Dichiarazione de relato acquisita per accordo tra le parti: pienamente utilizzabile se la parte interessata non chiede l’escussione della fonte diretta (redazione)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 23193/2025, 29 aprile/20 giugno 2025, in tema di testimonianza “de relato”, ha chiarito che, ove tali dichiarazioni siano state acquisite sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 431, comma 3, cod. proc. pen., è onere della parte interessata chiedere l’escussione della fonte diretta, sicché, qualora questo non avvenga, la dichiarazione così acquisita è pienamente utilizzabile.

Deve affermarsi che, anche con riguardo alle dichiarazioni della fonte de relato acquisita con il consenso delle parti, deve ritenersene la utilizzabilità, qualora l’imputato non si sia avvalso del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento: l’ordinamento consente che la formazione della prova avvenga senza contraddittorio, quando vi è il consenso dell’imputato, disciplina che – come è stato affermato – neppure si pone in contrasto con l’art. 111 cost.(Sez. 3^, n. 38623 del 02/07/2003 Rv. 226544).

Come è noto, le dichiarazioni “de relato” sono utilizzabili ove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, essendo l’ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l’espressa richiesta di parte. (Sez. 6^, n. 28029 del 03/06/2009, Rv. 244415).

L’art. 431 cod. proc. pen. prevede, al secondo comma, che “le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva“.

Come è stato affermato, la scelta operata dalla difesa (prestando il consenso alla acquisizione della prova, con rinuncia al contraddittorio) all’esclusivo fine di snellire l’attività processuale (e non, quindi, per accedere al rito abbreviato) non fa venire meno eventuali nullità dell’atto e non preclude il diritto di eccepirne l’inutilizzabilità (Sez. 4^ sentenza 16.01.2020, n. 4896): l’effetto dell’accordo, infatti, non è quello di eliminare il vaglio giurisdizionale sulla richiesta di acquisizione della prova, ma quello di rendere prova ciò che, fisiologicamente, non lo sarebbe stato. Questo comporta che lo scrutinio di utilizzabilità della prova de relato entrata nel processo mercè il consenso delle parti deve essere condotto secondo il regime probatorio declinato dalla norma di cui all’art. 195 cod. proc. pen., che impone al giudice, che non abbia ritenuto di procedere ex officio, di acquisire la testimonianza diretta solo su richiesta della parte.

Il meccanismo ideato dal legislatore con l’acquisizione concordata concerne la modalità di ammissione e acquisizione di un elemento probatorio che, formato unilateralmente, non sarebbe stato utilizzabile per la decisione (art. 111, comma 4, Cost.), ma che diventa prova nel momento in cui le parti si accordano per la sua acquisizione (art. 111, comma 5 Cost.).

Introdotto nel fascicolo del dibattimento, l’atto acquisito con il consenso delle parti, diventa parte del materiale sulla cui base il giudice emetterà la sentenza, procedendo, nel giudizio, secondo la regula juris di cui all’art. 195 cod. proc. pen.

E, allora, nel caso di specie, una volta acquisite consensualmente le dichiarazioni predibattimentali del teste de relato, il regime di utilizzabilità è quello di cui all’art. 195 cod. proc. pen. che impone alla parte interessata l’onere di chiedere l’escussione della fonte diretta.

In difetto di tale richiesta, la dichiarazione così acquisita è pienamente utilizzabile.