La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 31826/2025 ha stabilito che il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo natura eccezionale, e quindi essendo insuscettibile di analogia, anche se in bonam partem, opera soltanto in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi disposta dalla Corte di appello in difetto di appello sul punto della parte pubblica, non anche nei casi in cui (anche su appello della sola parte civile), la Corte di appello modifichi, in senso in ipotesi peggiorativo, le modalità di applicazione del predetto beneficio, condizionandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen
Nel caso esaminato, parte ricorrente deduce una inammissibile reformatio in peius della sentenza di primo grado avendo la Corte di appello, a seguito dell’impugnazione della parte civile, subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento delle statuizioni civili.
La Suprema Corte ha già avuto modo di statuire che «In tema di impugnazione, viola il divieto di “reformatio in peius” la Corte di appello che dispone la revoca della sospensione condizionale della pena in difetto di appello della parte pubblica sul punto, ma non nel caso in cui modifichi, in senso peggiorativo, le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen.» (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022, Pastore, Rv. 283845 – 02; in tal senso anche Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337– 01).
La cassazione nella sentenza esaminata si dice consapevole che in relazione al disposto dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. che testualmente dispone «Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado» sussistono diverse letture interpretative.
Deve però essere evidenziato che per espressa previsione della citata disposizione, il divieto riguarda la sola “revoca dei benefici”.
Cionondimeno, un orientamento giurisprudenziale ne ha ampliato la portata fino a ricomprendervi ogni statuizione che renda più difficile la fruizione di un beneficio, ed in particolare del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si è, infatti, ritenuto che è illegittima, perché peggiorativa per l’imputato ed adottata in violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d’ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Rv. 279033 – 01).
Secondo altro orientamento, al contrario, il giudice di appello, pronunciandosi su impugnazione della sola parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo (Sez. 5, n. 11738 del 30/01/2020, Crescenzo, Rv. 278929 – 01).
Ritiene il Collegio che il primo orientamento non può essere condiviso.
Ciò premesso, deve osservarsi che, come già sostenuto dalla dottrina, il divieto di reformatio in peius ha carattere eccezionale, il che preclude, di conseguenza, la possibilità di ampliarne l’ambito applicativo per analogia, anche se in bonam partem.
Da tale affermazione consegue l’impossibilità di ritenere operante il predetto divieto anche con riferimento alle modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena: invero, l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riconduce all’ambito applicativo del predetto divieto, per quanto in questa sede rileva, unicamente la “revoca del beneficio”, e, pertanto, a tale dato letterale occorre necessariamente limitarsi nel definire l’ambito operativo del divieto, che non ricomprende, quindi, il caso – diverso dalla revoca del beneficio – in cui il giudice d’appello (poco importa se d’ufficio o in accoglimento dell’impugnazione della parte civile) abbia subordinato la sospensione condizionale della pena in senso in ipotesi peggiorativo rispetto a quanto statuito dal primo giudice, condizionandola – pur se in origine concessa senza condizionamenti – all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen.
Implicitamente condividendo questa affermazione di principio, la giurisprudenza ha già ritenuto che non viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che fissi il termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, non indicato dal giudice di primo grado che, peraltro, al pagamento della provvisionale aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 35351 del 17/09/2010, Rabbia, Rv. 248545 – 01).
Deve, quindi, concludersi che il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo natura eccezionale, e quindi essendo insuscettibile di analogia, anche se in bonam partem, opera soltanto in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi disposta dalla Corte di appello in difetto di appello sul punto della parte pubblica, non anche nei casi in cui (anche su appello della sola parte civile), la Corte di appello modifichi, in senso in ipotesi peggiorativo, le modalità di applicazione del predetto beneficio, condizionandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen
