L’avvocato non paga il suo commercialista: sospeso per 2 mesi (Redazione)

Per non aver pagato euro 1.028,00 un collega è stato sospeso per 2 mesi, stupisce il mancato pagamento di una somma modesta.

La vicenda è stata decisa dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 102/2025 (allegata al post).

La storia trae origine dall’esposto presentato dalla rag. [AAA] nei confronti dell’avv. [RICORRENTE], con il quale la stessa evidenziava di aver svolto nel 2014/2015 attività professionale quale ragioniera commercialista in favore di detto avvocato e di non essere mai stata pagata. Tanto l’aveva determinata a presentare ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Voghera, emesso il 04.08.2015, per il pagamento della somma capitale di € 1.028,93 oltre interessi di mora e spese di procedura.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la stessa dichiarava di aver dovuto instaurare due procedure esecutive a danno dell’avvocato, senza riuscire a recuperare l’importo.

Di conseguenza il CDD apriva procedimento disciplinare e contestava all’avv. [RICORRENTE] la seguente incolpazione: “Violazione dell’art. 64, commi 1 e 2 C.D. anche in relazione all’art. 9 C.D., per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro per aver omesso di pagare alla Rag. [AAA] quanto a lei spettante per l’attività svolta nel 2014 e 2015 su incarico e nell’interesse dell’Avv. [RICORRENTE], costringendo la medesima ad avviare azioni volte al recupero del proprio credito. Commessa in Savona-Isola D’Asti-Voghera dal novembre 2014 ad oggi”.

Nel dibattimento veniva sentita l’esponente, la quale confermava il contenuto dell’esposto, e all’esito, acquisita la documentazione, il CDD dichiarava la responsabilità disciplinare dell’avv. [RICORRENTE] in merito ai fatti contestati per come segue: “Nel caso di specie l’inadempimento dell’Avv. [RICORRENTE] all’obbligo di pagare il compenso alla propria commercialista è ampiamente provata e documentata; tale condotta è da ritenersi grave, nonostante che le somme dovute di cui al DI n. [OMISSIS]/2015 GdP Voghera, siano modeste.

È principio disciplinare ormai consolidato che la violazione deontologica contestata, obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (ex art. 64 CDF), sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto, giudici e ufficiali giudiziari che hanno, come nel caso di specie, messo in esecuzione, senza esito, quel provvedimento monitorio del Giudice di Pace di Voghera contro l’Avv. [RICORRENTE]. […]

La Sezione è in possesso di elementi sufficienti per ritenere accertate le condotte e fatti contestati all’incolpato che ne confermano inesorabilmente una responsabilità disciplinare. Il comportamento tenuto dall’incolpato è contrario ai Principi generali di probità, dignità e decoro professionale e all’art. 64 codice deontologico nonché idoneo a ledere gravemente la propria reputazione personale, l’affidamento dei terzi nei suoi confronti e nella professione forense minando così la dignità e l’immagine della classe forense”.

Quanto alla posologia sanzionatoria il CDD, tenuto conto della sanzione edittale prevista dall’art. 64 CDF, irrogava quella minima della sospensione per mesi 2, avendo tenuto in considerazione il collaborativo comportamento processuale e l’assenza di precedenti dell’incolpato

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

Nota:
In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 43/2021, CNF n. 172/2019.