Questa pagina si, questa pagina no perchè quanto c’è scritto non è necessario per l’esercizio della difesa.
Abbiamo ricevuto una segnalazione relativa al provvedimento del Presidente del Tribunale di Pordenone del 15 settembre 2025 (allegato al post) che limita l’accesso agli atti processuali da parte “del soggetto ammesso al Patrocinio a spese dello Stato o dal suo rappresentante”.
Ogni volta che sia fatta una richiesta copie “è necessario che l’interessato attesti, assumendosene la responsabilità, che l’atto richiesto è necessario per l’esercizio della difesa”.
Oh bella ma di solito l’avvocato che chiede la copie del fascicolo che ci incarta il pesce?
Vale la pena leggere quanto segnalatoci che limita l’esercizio del diritto di difesa per le persone meno abbienti.
Con la scusa di razionalizzare le spese (quanto mai potranno incidere delle risme di carta) si emanano circolari tarate esclusivamente sulle discutibili esigenze di magistrati e cancellieri, nel frattempo la difesa penale fa i conti con l’ennesimo ostacolo.
Senza considerare che oramai le copie vengono rilasciate in formato digitale e quindi appare ancora più ingiustificato l’atteggiamento ostruzionistico adottato.
Recentemente abbiamo ospitato la segnalazione del collega Nicola Canestrini, relativa al Tribunale di Sorveglianza di Venezia:Diritto di difesa limitato per carenza di personale? No, grazie (Nicola Canestrini) – TERZULTIMA FERMATA
