La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 32174 depositata il 29 settembre 2025 ha stabilito che, ai fini dell’attenuante di riparazione del danno per il reato di omicidio colposo stradale il pagamento dell’assicurazione è ammesso in quanto può considerarsi espressione della volontà dell’autore del reato, che l’ha incaricata al pagamento oppure ha scelto successivamente di farlo proprio, laddove il pagamento operato dal terzo può ritenersi ammissibile ai fini dell’applicazione dell’art. 62, n. 6), se questo può ritenersi riconducibile alla volontà dell’autore del reato.
Sul punto si ricorda che la medesima sezione con la sentenza numero 12121/2023 aveva sottolineato che ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall’imputato, anche se soggetto diverso dall’assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio.
Fattispecie in tema di omicidio colposo da sinistro stradale cagionato da un dipendente della società titolare del contratto di assicurazione.
