La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 32169 depositata il 29 settembre 2025, in tema di reati edilizi, ha stabilito che ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis Cp, la pluralità di norme violate e il vincolo della continuazione non costituiscono di per sé ostacolo alla causa di non punibilità, richiedendosi una valutazione complessiva degli indici previsti dalla giurisprudenza (natura degli illeciti, entità delle violazioni, arco temporale, conseguenze, comportamenti successivi), mentre costituisce elemento significativo la rimozione spontanea e tempestiva dell’abuso edilizio, essendo rilevante valutare se e fino a quando perdurino le conseguenze lesive del reato permanente. Il concorso formale di reati, caratterizzato da unicità di azione, non integra l’abitualità del comportamento che impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis Cp.
