La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 26411/2025, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha stabilito che non osta all’accoglimento della richiesta la sottoposizione dell’istante, in altro procedimento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, posto che il giudice è tenuto a compiere, in tal caso, una valutazione prognostica, diversa e autonoma rispetto a quella operata in sede cautelare, che deve tener conto di tutti gli elementi utilmente valorizzabili ex art. 133 cod. pen.
