Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 23745/2025, 6/25 giugno 2025, ha chiarito che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti nel solo caso in cui l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in carenza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata “ultra petita”, in quanto resa in violazione del principio di cui all’art. 112, cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
Provvedimento impugnato
La Corte d’appello, con ordinanza emessa il 24 gennaio 2025, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NC il quale, per effetto di un provvedimento di concessione della liberazione anticipata, avrebbe dovuto essere scarcerato in data 4 aprile 2024, mentre la liberazione era avvenuta il successivo 7 giugno 2024, con 63 giorni di ritardo.
La Corte ha liquidato al ricorrente la complessiva somma di €.14.856,66, in base al calcolo aritmetico basato sulla indennità giornaliera, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Ricorso per cassazione
Ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con un unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento all’ art. 112 cod. proc. civ.
Con la domanda introduttiva del giudizio il ricorrente non aveva chiesto la liquidazione degli interessi in suo favore e, conseguentemente, i giudici di merito avevano pronunciato ultra petita.
Denuncia, inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 cod. civ.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennizzo, aventi natura di interessi corrispettivi e non moratori, sono riconoscibili, se richiesti, dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che riconosce il diritto alla riparazione, poiché solo in tale momento il credito può considerarsi certo, liquido ed esigibile. La Corte territoriale non solo aveva liquidato interessi non richiesti, ma aveva fissato la decorrenza dalla data della domanda benché a detta epoca il credito fosse certamente incerto e inesigibile, con conseguente violazione dell’art. 1282 cod. civ.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale -non già moratori, bensì corrispettivi – sulla somma attribuita all’istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. vanno riconosciuti solo nel caso in cui l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda.
Ove questa manchi, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata “ultra petita”, in quanto resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
Dalla fondatezza del primo motivo discende comunque l’assorbimento del successivo (relativo alla decorrenza degli interessi). Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo.
