Si può richiedere il compenso per l’attività prestata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato tramite il ricorso per decreto ingiuntivo?
Segnaliamo la sentenza del Tribunale civile di Roma numero 12896 del 22 settembre 2025 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo di un avvocato che ha richiesto la liquidazione del compenso per l’attività prestata nei confronti di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale civile di Roma ha sottolineato che l’articolo 83 del Dpr 115/2002 prevede espressamente che: “L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Pertanto, scrive il giudice che essendo spese processuali a carico dell’erario la competenza del giudice procedente è esclusiva, dovendo lo stesso verificare l’attività difensiva effettivamente prestata e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio.
Infine, il giudice deve tener conto anche dell’articolo 106-bis Dpr 115/2002 che prevede che: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
