Omessa previsione di termini di durata delle misure cautelari reali: è infondata la questione di legittimità costituzionale, essendo ragionevole il differente trattamento rispetto alle misure personali (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 20658/2025, 17 aprile/4 giugno 2025, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, per le misure cautelari reali, la fissazione di termini di durata analoghi a quelli stabiliti per le misure cautelari personali, atteso che la diversa natura e funzione delle prime giustifica un regime autonomo, che, in quanto non assimilabile a quello delle seconde, non risulta foriero di disparità di trattamento.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza, il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto da SS, in proprio e quale legale rappresentante della XXX SRL, avverso l’ordinanza emessa il 25/7/2024 dal locale GIP, relativa alla richiesta revoca di un sequestro preventivo finalizzato a confisca disposto il 18/3/2021 con riguardo al delitto di cui all’art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Ricorso per cassazione

Propone ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’illegittimità costituzionale degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322- ter cod. pen., 12-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli artt. 6 CEDU, 3, 24, 27, 41 e 111 Cost.

La motivazione del provvedimento è censurata per aver ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale che si invitava a sollevare, nella parte in cui le norme richiamate non prevedono che la mancata celebrazione del processo secondo “tempi credibili” produca la caducazione della misura reale, ovvero nella parte in cui non vengono inseriti, come per le misure cautelari personali o le misure patrimoniali di prevenzione antimafia, termini di fase o termini massimi entro i quali adottare un provvedimento definitivo (o, quantomeno, di primo grado), pena la decadenza del sequestro.

Decisione della Suprema Corte

Il motivo è infondato.

L’ordinanza impugnata, infatti, ha adeguatamente evidenziato che un’eventuale questione di legittimità degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen., 12-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli artt. 6 CEDU, 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., era inammissibile per difetto di rilevanza: un eventuale intervento della Corte costituzionale in materia, infatti, “non potrebbe che tradursi in una sentenza manipolativa, tesa ad introdurre la disciplina dei termini di fase nel panorama delle cautele reali, con conseguente sostituzione al legislatore“.

Questa motivazione non risulta adeguatamente contrastata dagli argomenti che fondano la censura, con i quali – in termini del tutto generici e senza dettagliato richiamo ai precetti costituzionali invocati – ci si limita ad affermare che sarebbe ormai conclamata la “necessità che il processo penale si svolga in maniera celere e che pertanto le misure cautelari, che vengono adottate prima dell’eventuale pronuncia di condanna, siano mantenute in vita solo dal puntuale procedere del processo”, con la “sostanziale ingiustizia” e con “l’anacronistico approccio” dell’attuale ambito legislativo, specie a fronte di una sempre più frequente applicazione delle misure medesime.

Quanto poi alla risposta offerta dal Tribunale sull’eccezione di incostituzionalità, il ricorso sostiene soltanto che la Consulta “ben potrebbe accogliere l’illegittimità costituzionale della norma rimettendo al legislatore il compito di colmare il vulnus legislativo“, senza dunque confrontarsi con la tematica della sentenza manipolativa affrontata nell’ordinanza qui impugnata.

A ciò si aggiunga, peraltro, l’evidente indeterminatezza della questione, che – senza alcuna valutazione del caso concreto e senza alcuna considerazione per gli argomenti impiegati dal Tribunale in punto di sussistenza delle esigenze cautelari – invoca l’individuazione di termini massimi di durata per le misure reali omettendo, tuttavia, anche solo di ipotizzare quale dovrebbe ritenersi durata legittima, anche in rapporto al mantenimento del vincolo nel procedimento in questione.

Sotto connesso profilo, peraltro, si evidenzia che la questione in esame – oltre a trascurare il solo precetto costituzionale eventualmente interessato, quale l’art. 42 in tema di proprietà privata e sui limiti – non affronta le ragioni che hanno indotto il legislatore, con opzione insindacabile perché non irragionevole, a distinguere in disciplina (compresi, dunque, anche i termini) le misure cautelari personali e quelle reali.

La Suprema Corte, infatti, ha già affermato (Sez. 3, n. 28944 del 7/5/2021, non massimata) che “la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di tracciare il discrimen proprio sul piano della diversa tutela apprestata dall’ordinamento, rispettivamente, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale. Sono differenti, infatti, i valori che l’ordinamento prende in considerazione: «da un lato, l’inviolabilità della libertà personale, e, dall’altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il “potere” del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare» (Corte Cost., sent. n. 48/1994; Corte Cost., sent. n. 176/1994; Corte Cost., sent. n. 229/1994)“.

Da ciò, l’assenza di ogni irragionevolezza in una disciplina che preveda soltanto per il bene libertà personale – e non per il bene patrimonio – la presenza di termini perentori, di fase e complessivi, che ne legittimino la limitazione prima della definitività di una pronuncia di condanna.