La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 20959/2025, in tema di notificazioni a mezzo posta, ha sottolineato che nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa. (Conf.: Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953-01).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 24807 del 2019 Rv. 276968-01, N. 4359 del 2024 Rv. 285752 01, N. 36330 del 2021 Rv. 281947-01, N. 21492 del 2022 Rv. 283429-01, N. 13900 del 2016 Rv. 266718-01
Massime precedenti Difformi: N. 40481 del 2018 Rv. 273886-01, N. 11938 del 2017 Rv. 270306 01, N. 18949 del 2019 Rv. 276263-01, N. 6325 del 2013 Rv. 254530-01, N. 3514 del 2019 Rv. 275341-01, N. 36241 del 2019 Rv. 277583-01, N. 36598 del 2017 Rv. 270729-01, N. 7276 del 2015 Rv. 262619-01, N. 32119 del 2013 Rv. 257052-01
