In tema di rapporti con i magistrati il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 115/2025 (allegata al post) ha stabilito che costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.
Nel caso esaminato, in ordine alle violazioni deontologiche accertate, rileva il CNF che il ricorrente è stato sanzionato per la violazione degli artt. 9 (Dovere di dignità, probità, decoro e indipendenza) e 53 co. 4 (Rapporti con i magistrati), laddove è chiarito che “L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti”.
La giurisprudenza ha già ritenuto sanzionabili fattispecie di sicuro minore impatto rispetto ai fatti contestati ed accertati nel procedimento penale e disciplinare a carico dell’avv. [RICORRENTE], per esempio, affermando che “Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa
Nella specie, trattavasi di un messaggio via Messenger relativamente ad una causa in cui l’avvocato era costituito in proprio: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 31 maggio 2024 e, in senso conforme, CNF n. 42/2020, CNF n. 185/2013, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011.
È stato poi affermato che “costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020 e, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 106.
Ancora, sia pur con decisione lontana nel tempo ma tuttora attuale per i principi affermati, è stato ritenuto sanzionabile “il professionista che coltivi un’amicizia con un magistrato conseguendone un trattamento preferenziale nei propri impegni professionali, che ottenga dallo stesso il privilegio, negato ai suoi colleghi, di ricevere i clienti nel suo ufficio anche nelle ore pomeridiane, e che utilizzi tale circostanza senza discrezione e riservatezza, tiene un comportamento non consono ai principi di correttezza, dignità e decoro professionali e merita la sanzione della censura.
Il professionista deve infatti tenere un comportamento nei confronti del giudice tale che deve assolutamente evitarsi che le parti ed il pubblico in genere e gli stessi colleghi possano, per effetto di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare della imparzialità del giudice” (Consiglio Nazionale Forense, 1° marzo 1989, n. 44)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025
