Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 96/2025 ha ridotto la sanzione inziale della sospensione per mesi 3 all’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’Appello di Roma (di séguito, più brevemente, CDD di Roma) sul seguente capo di incolpazione: Perché quale Avvocato iscritto nell’ordine degli Avvocati di Frosinone, in violazione degli artt. 5-15 del previgente Codice deontologico (oggi artt. 9-16 NCDF), aver, nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2009, omesso di indicare elementi attivi di reddito per Euro 386.632,20, così sottraendosi agli adempimenti fiscali previsti dalla normativa di settore violando il canone del codice deontologico che impone l’obbligo di osservare i doveri di probità dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della classe forense.
Il CNF ha sottolineato che il comportamento posto in essere dall’incolpato, che ha dichiarato redditi inferiori a quelli percepiti, sia che si tratti di compensi derivanti dalla propria attività professionale sia che si tratti di ricavi provenienti da altre fonti, arreca senza ombra di dubbio un disdoro alla classe forense, avendo l’avv. [RICORRENTE] violato i principi di probità, lealtà e correttezza propri del professionista, nonché compromesso la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni deontologiche.
In conclusione, il CDD di Roma, con motivazione sufficiente ed esente da vizii, ha correttamente e fondatamente accertato, che l’avv. [RICORRENTE], con la condotta ascrittagli nel capo di incolpazione, ha violato gli artt. 5 e 15 previgente Codice deontologico, ora artt. 9 e 16 CDF (e anche l’art. 64 CDF, che sanziona l’illegittima condotta dell’avvocato che non provveda all’adempimento, in senso lato, degli obblighi fiscali e delle obbligazioni assunte verso terzi)
Infine si è stabilito che ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, il delitto di dichiarazione infedele ha natura di illecito deontologico istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale delle imposte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 96 del 4 aprile 2025
