Giudice radiato che ha istruito e letto il dispositivo della sentenza: chi sottoscrive la sentenza e redige la motivazione? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 31908 depositata il 25 settembre 2025 si è occupata di un caso limite ma di indubbio interesse per le implicazioni sottostanti, sentenza redatta e sottoscritta da un giudice diverso rispetto a quello che aveva partecipato al dibattimento e che aveva dato lettura del dispositivo che nelle more cessa dalle funzioni per radiazione.

Fatto:

La sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica e oggetto di appello veniva sottoscritta dal Presidente del Tribunale e la motivazione veniva redatta da un Magistrato diverso dal Giudice, che aveva istruito il processo presenziando al dibattimento e che all’esito del processo aveva provveduto alla lettura del dispositivo di sentenza.

Il Presidente del Tribunale – con decreto n. 33 del 01//06/2020 – dava atto della sopravvenuta causa di impedimento per cessazione dall’ordine giudiziario del Giudice che aveva istruito la causa e delegato altro Magistrato del Tribunale alla stesura della motivazione della sentenza.

Decisione:

La Suprema Clorte sottolinea che un tale modus operandi non è causa di inesistenza e/o nullità del provvedimento.

L’art. 546, comma 2, cod. proc. pen. prevede che “la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente”;

l’art. 559, comma 4, cod. proc. pen. dispone che “in caso di impedimento del giudice (monocratico n.d.r.), la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione’.

Dalla struttura letterale e logica delle disposizioni normative dianzi citate si evince che l’impedimento del giudice deve rappresentare il presupposto e la causa della mancata redazione della sentenza, considerato che, diversamente, si sarebbe in presenza di un’omissione di carattere volontario.

Ora, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (vedi Sez.F, n. 39182 del 27/08/2013, Pierantoni Rv. 256719 – 01), cui si intende dare seguito, “il potere sostitutivo attribuito al Presidente del Tribunale dall’art. 559, comma quarto, cod. proc. pen,, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il Presidente può delegare altro giudice del Tribunale.” (sul potere sostitutivo del presedente del Tribunale vedi anche SS.UUU. n.3287 del 27/11/2008, R., Rv 244117)

Né può avere seguito la ulteriore doglianza difensiva sulla non configurabilità nel caso di specie dell’impedimento cui si riferiscono le norme richiamate.

A tal uopo è utile richiamare la sentenza emessa dalle Sez. Un. “Galdieri” (sent. n 600 del 29/10/2009, Rv 245175) che nel delineare il concetto di impedimento, in tutte le ipotesi diverse dalla morte, ha precisato come esso sia configurabile «laddove effettivo, serio, grave e duraturo».

Così definita, dunque, la portata e il contenuto del concetto giuridico in questione, la radiazione del Magistrato integra ex se un ostacolo giuridico alla redazione della motivazione, inibendo in modo assoluto l’assolvimento delle funzioni giudiziali e, dunque, configura l’impedimento rilevante ai sensi e per gli effetti degli artt. 559 e 546 cod. proc. pen.