La Cassazione penale Sezione 3 con la sentenza numero 32043 del 26 settembre 2025, ha stabilito, in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), che la responsabilità penale sussiste quando la condotta – commissiva od omissiva – sia idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato della quiete pubblica, indipendentemente dal numero di persone che effettivamente se ne lamentano.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità non richiede necessariamente una perizia fonometrica, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (ad esempio testimonianze, rilievi degli operanti), purché idonei a dimostrare l’attitudine dei rumori a disturbare una pluralità indeterminata di soggetti: il giudice può valorizzare le prove testimoniali e l’esperienza concreta.
Sul punto si ricorda il precedente della medesima sezione, sentenza numero 7717/2024, che ha stabilito che affinché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
Giova ricordare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216 – 01).
Infine, l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Sez.1, n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417; Sez. 3, n.11031 del 05/02/2015, Rv. 263433).
Vicini di casa rumorosi e configurabilità dell’art. 659 c.p. (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
