La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 27516/2025 ha stabilito che il difensore impedito a comparire per ragioni di salute è tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare un sostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendono impossibile la sostituzione.
Fattispecie relativa a richiesta di rinvio rigettata per la prevedibilità dell’impedimento, e per la ritenuta infondatezza dei motivi addotti dal difensore per giustificare l’omessa nomina di un sostituto processuale.
Secondo la Suprema Corte appare, ineccepibile il ragionamento del Tribunale secondo il quale la documentazione non attesta un impedimento tale da legittimare il secondo rinvio per ragioni di salute, dovuto a circostanze improvvise e imprevedibili e che, quindi, avrebbe anche esonerato il difensore dalla specificazione delle ragioni per le quali non veniva nominato, per l’udienza fissata per il 21 giugno 2021, un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. (cfr. nel senso che è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità con limitazione funzionale deambulatoria e ad indicare una prognosi, senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento, non riscontrabili nel caso in cui si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute: Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, P., Rv. 274699 – 02).
La cassazione richiama il medesimo precedente di legittimità cui fa riferimento il ricorrente (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Sarrapochiello, Rv. 267747 – 01), secondo il quale l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni di tale mancata nomina.
Invero, secondo le Sezioni Unite, a sostegno dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione.
L’impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.
Resta fermo, ai fini del differimento dell’udienza, l’apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento, e la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta.
Va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto: “Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina”.
Da tale autorevole precedente si ricava, a contrariis, che l’istanza di rinvio, quando il lamentato impedimento non è considerato assoluto o non connesso a evento imprevisto e imprevedibile, non esonera il difensore dall’indicazione di un sostituto processuale.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che l’impedimento a comparire del difensore, pur cagionato da ragioni di salute, comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale qualora la situazione addotta, a base della richiesta di rinvio del giudizio, sia prevedibile (Sez. 3, n. 38475 del 31/05/2019, Gabrielli, Rv. 276761 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio in un caso in cui l’impedimento a comparire, riguardante un professionista in precedenza sottoposto a intervento chirurgico per una patologia cardiaca, si era manifestato a distanza di alcuni giorni dall’operazione, ma in tempo utile alla nomina di un sostituto processuale).
