Scarcerazione per decorrenza termini e applicazione di misure sostitutive successivamente alla scarcerazione: necessità dell’indicazione delle nuove e comprovate “sopravvenute” esigenze cautelari (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 21314/2025, in caso di scarcerazione dell’imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, ha stabilito che è legittima l’applicazione, con successivo provvedimento, di misure sostitutive non custodiali, a condizione che sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari, sopravvenute alla scarcerazione, diverse da quelle originarie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3035 del 2005 Rv. 230907-01, N. 15598 del 2013 Rv. 255787 01

Massime precedenti Difformi: N. 20897 del 2002 Rv. 222034-01, N. 26458 del 2014 Rv. 259975 01, N. 42359 del 2013 Rv. 256853-01, N. 16053 del 2019 Rv. 275398-01 Massime precedenti Vedi: N. 15736 del 2003 Rv. 225441-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44060 del 2024 Rv. 287319-02