Rescissione del giudicato e legittimo impedimento del difensore (Riccardo Radi)

La Corte di appello di Roma ha ritenuto (errando) che nel procedimento per la rescissione del giudicato non trova applicazione l’articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., è intervenuta la Suprema Corte sezione 3 con la sentenza numero 22950/2025 che ha stabilito che il disposto dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento relativo alla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., sicché il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell’udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4940 del 2023 Rv. 284095-01, N. 17775 del 2022 Rv. 283163-01, N. 321 del 2025 Rv. 287443-01, N. 8473 del 2020 Rv. 278510-01, N. 30566 del 2022 Rv. 283428-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41432 del 2016 Rv. 267748-01, N. 31461 del 2006 Rv. 234146-01