Furto procedibile a querela: la legittimazione a sporgerla spetta anche al custode del luogo in cui erano detenute le cose sottratte (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 30899/2025, 10/15 settembre 2025, ha ribadito, in tema di furto procedibile a querela, che pure il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Il Tribunale, in replica alla analoga doglianza posta con i motivi di riesame, ha ritenuto che la querela in atti, presentata dal preposto dell’impresa proprietaria, rappresenti valida condizione di procedibilità, in quanto proveniente da soggetto titolare di una relazione di fatto con la cosa sottratta, quindi da un detentore qualificato.

Per l’analisi del motivo occorre prendere le mosse da quanto affermato dalle Sezioni unite penali, con riguardo alla individuazione del bene giuridico protetto dal reato di furto: esso è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso come detenzione qualificata, ovvero autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne.

Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale (ma il principio vale ovviamente anche per i luoghi in cui si svolgono altre attività d’impresa), persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce.

In conseguenza, è stata ritenuta rituale la querela proposta dal responsabile di un grande esercizio commerciale in relazione alla sottrazione di merce esposta per la vendita (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975 – 01).

Sempre in applicazione di tali principi, la giurisprudenza successiva ha poi chiarito che pure il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 38255 del 11/09/2024, non mass.; Sez. 5 n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 – 01, con riguardo al responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale).

Parimenti, deve ritenersi legittimato il custode di uno stabilimento, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, Rv. 268906 – 01).

In altri termini, ciò che costituisce in capo a tali soggetti il diritto a proporre la querela è la relazione qualificata degli stessi rispetto ai beni posti in vendita, nei termini sopra chiariti: tali soggetti, infatti, subiscono un pregiudizio, meritevole di tutela, proprio dalla sottrazione del bene loro affidato.

Pertanto, va ribadito il principio per il quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che il titolare di una detenzione qualificata sui beni è legittimato a proporre querela. Nel caso in esame la querela è stata presentata dal preposto, che i giudici hanno ritenuto titolare di una detenzione qualificata, e quindi da un soggetto legittimato.