Confisca per equivalente: illegale la sua estensione a beni futuri (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22641/2025, 3/17 giugno 2025, ha escluso che la confisca per equivalente possa riguardare beni futuri ed affermato che, ove sia stata disposta, si traduce in una sanzione illegale.

Con più pronunce la Corte di legittimità ha escluso la possibilità di disporre la confisca dei beni futuri.

Si è in particolare affermato come la confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l’irrevocabilità del provvedimento ed ha sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare (Sez. 5, n. 33091 del 14/06/2024, Chiappini, Rv. 286804 – 01).

Analoga affermazione si rinviene in quella pronuncia (Sez. 3, n. 37454 del 25/05/2017, Rv. 271166 – 01) che in motivazione precisa come “se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca”. 

In termini sostanzialmente analoghi pur riferiti alla fase cautelare si è affermato (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Rv. 265844 – 01) come il sequestro funzionale alla confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria, sicché non sono sottoponibili a tale vincolo i beni futuri, non individuati né individuabili, ma solo quelli che già esistono nella sfera di disponibilità dell’imputato.

Tale ultimo orientamento merita di essere condiviso e va, dunque, ribadito che occorra distinguere fra confisca per equivalente e correlato sequestro, in ordine al tema in esame, dovendosi affermare che la confisca può riguardare solo beni esistenti al momento della sua adozione definitiva, mentre può non accadere così per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può quindi, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca (negli stessi termini, Sez. 3, n. 36369 del 01/07/2021, non mass.). 

Va precisato al proposito che il divieto di confisca riguarda sia eventuali somme che beni pervenuti nella disponibilità degli imputati successivamente l’irrevocabilità della presente pronuncia; per tali devono intendersi soltanto quei cespiti, di qualunque tipo come in precedenza precisato, che sopravvengono nel patrimonio di ciascuno degli  imputati in data successiva  la pronuncia della presente pronuncia e non anche, invece, eventuali beni preesistenti ma solo individuati dopo la pronuncia.

A tale ultima categoria di beni, infatti, non si attaglia la definizione di beni futuri bensì quella di beni successivamente individuati che, in quanto preesistenti, rientrano nella misura di sicurezza.

Merita di essere infine sottolineato che la confisca per equivalente di beni futuri è a tutti gli effetti una sanzione illegale.

La nozione di illegalità della sanzione inflitta, risulta elaborata da un primo intervento delle Sezioni unite, chiamata a pronunciarsi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle pene previste dalla normativa in materia di sostanze stupefacenti; secondo questo primo intervento quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente “medio tempore” approvate dal legislatore (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 – 01).

Si affermava così una nozione di illegalità della sanzione idonea a travolgere anche il giudicato e conseguentemente prevalente sulla eventuale inammissibilità od assenza dei motivi di ricorso sul punto; il principio, in questi termini, veniva ripreso da altra pronuncia del massimo consesso secondo cui l’illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d’ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell’esecuzione, adito ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 – 01). 

A partire da tali interventi la giurisprudenza di legittimità ha esteso il concetto di illegalità anche alla misura di sicurezza disposta con la sentenza di condanna o patteggiamento, con affermazione del tutto condivisibile; si è così affermato che in caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l’annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 05); e si è attestato un orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena e della misura di sicurezza è rilevabile d’ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell’ipotesi di tardività del ricorso (Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, Rv. 275884 – 01), qualificandosi tale statuizione dipendente da una previsione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, ritenuta rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione.      

Il principio affermato nei termini sopra indicati va esteso anche alla confisca dei beni futuri trattandosi di misura di sicurezza illegale per le ragioni esposte al punto precedente della presente motivazione.

Ed invero, se la confisca può riguardare soltanto beni esistenti nel patrimonio dell’imputato al momento della definitività della pronuncia, la disposizione del giudice che preveda l’ablazione di somme e/o beni pervenuti successivamente va qualificata contra legem e pertanto rilevabile nel giudizio di cassazione anche di ufficio a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente depositato, indipendentemente dalla proposizione di specifico motivo di doglianza.