Le Sezioni unite civili, con la sentenza numero 26080 depositata il 25 settembre 2025 (allegata al post), pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della P.A., sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo bensì del «diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo», di modo che «il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati».
È devoluta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all’art. 133 c.p.a. (come quella dell’edilizia e dell’urbanistica, ricorrente nel caso di specie).
