Intelligenza artificiale in Gazzetta Ufficiale: tra le novità l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. (Redazione)

Entreranno in vigore dal 10 ottobre prossimo le seguenti novità a seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, della Legge 23 settembre 2025, n. 132 avente ad oggetto “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“ (allegata al post).

Si segnala l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. (“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale“), ai sensi del quale:

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate“.

Inoltre, per quanto attiene al codice penale:

– all’articolo 61 è aggiunto il n. 11-decies), ai sensi del quale viene considerato come aggravante “l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato“;

– all’articolo 294 (“Attentati contro i diritti politici del cittadino“) è aggiunto il seguente comma: “La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“.

Si interviene inoltre:

– sull’articolo 2637 del codice civile (aggiotaggio) aggiungendo il  seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“;

– sullarticolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungendo il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“.

*** ATTO COMPLETO ***