La Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza numero 31078 del 16 settembre 2025 ha ricordato agli avvocati che è più facile per un cammello passare per la cruna d’un ago che per un difensore riuscire ad avere il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale.
La Suprema Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale è in linea con la giurisprudenza, secondo la quale «l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912); che, nel caso in esame, mancava la prima delle indicate condizioni;
