Segnaliamo per l’indubbio interesse la sentenza della cassazione penale sezione 4 numero 31878 depositata il 24 settembre 2025 in tema di acquisizione messaggi conservati nella memoria di un dispositivo elettronico.
La Suprema Corte ha stabilito che, in tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”, sicché – fino a quel momento – la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 Cpp per il sequestro della corrispondenza, essendo altrimenti affetti, come avvenuto nel caso di specie, da inutilizzabilità patologica, in quanto tale rilevante anche nel giudizio abbreviato.
Ricordiamo il precedente della Cassazione sezione 6 che con la sentenza numero 1269 depositata il 13 gennaio 2025 ha stabilito che è sempre necessario il decreto dell’autorità giudiziaria, sono inutilizzabili gli screenshot eseguiti sul telefono dell’indagato dalla polizia giudiziaria, anche con il consenso dello stesso.
Ed ancora, Cassazione sezione 6 sentenza numero 39548 depositata il 28 ottobre 2024: Messaggi conservati nella memoria di un cellulare (whatsapp, sms): inutilizzabili se acquisiti con screenshot eseguiti dalla PG di propria iniziativa (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Quale sarebbe il modo giusto per acquisire i messaggi quindi?
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Con decreto dell’autorità giudiziaria, sono inutilizzabili gli screenshot eseguiti sul telefono dell’indagato dalla polizia giudiziaria, anche con il consenso dello stesso.
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