Giudicato penale e assoluzione dell’imputato: condizioni per l’efficacia preclusiva nel giudizio civile (Riccardo Radi)

La Cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza 25580 depositata il 22 settembre 2025 ha ricordato che, ai sensi degli articoli 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) Cpp, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l’illecito dedotto nel giudizio civile di danno, dovendosi dunque ritenere che nel caso di assoluzione riferita agli elementi del reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale.

Sempre in argoento, cassazione civile sezione 1 sentenza numero 22484/2024, in tema di effetti in sede civile, ex art. 654 cod.proc.pen., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il “discrimen” tra efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall’apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall’assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l’automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice.