La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza 25589 depositata il 22 settembre 2025 ha ricordato l’obbligo dell’avvocato di informare il cliente sui rischi processuali e sui possibili esiti negativi della causa costituisce elemento essenziale della diligenza professionale media ex articolo 1176 Cc e articolo 13 della legge 247/12, il cui inadempimento, anche quando non pregiudichi la chance di vittoria, deve necessariamente incidere sulla determinazione del compenso, costituendo dato qualitativo negativo delle prestazioni rese che il giudice è tenuto a valutare.
Ricordiamo in proposito, cassazione civile sezione 3 sentenza numero 1378/2024 che ha stabilito che si configura la colpa professionale dell’avvocato e deve essere escluso il pagamento per il pagamento dei compensi spettanti per l’attività di consulenza ed assistenza prestata in relazione alla programmata vendita di un immobile, culminata nella predisposizione di un preliminare di compravendita e di un contratto d’appalto, laddove il promittente venditore si era già impegnato a cedere il bene a un terzo: il rischio di cui l’avvocato avrebbe dovuto informare i clienti non è la probabilità di un esito vittorioso dell’azione promossa dal terzo ex articolo 2932 Cc, ma del fatto in sé che comunque una tale azione avrebbe potuto essere esercitata con tutte le ulteriori conseguenze, quale fatto esso stesso capace di determinare ostacoli alla realizzazione del programma negoziale cui era riferita la prestazione di consulenza ed assistenza legale.
