Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 31245/2025, 10/17 settembre 2025, ha chiarito che l’attribuzione delle funzioni inquirenti, per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., all’ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente comporta una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri.
Provvedimenti dai quali è sorto il conflitto negativo di competenza
Con sentenza del 20 dicembre 2023 il GIP del Tribunale di Milano – dinanzi al quale si discuteva la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore della Repubblica della stessa città nei confronti di dieci soggetti, imputati, tra l’altro, dei reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio, accesso abusivo a sistemi informatici, truffa e falso – accoglieva l’eccezione difensiva e dichiarava la propria incompetenza territoriale, disponendo trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Cremona: rilevava, in particolare, che tutti i reati in contestazione erano avvinti da connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che i più gravi tra essi erano i delitti di autoriciclaggio, il più risalente dei quali era quello, commesso in Cremona, che doveva ritenersi perfezionato non nella data indicata nell’editto d’accusa (19 ottobre 2017), ma in data 5 maggio 2017, allorquando avveniva l’acquisto della utilitas in cui si sostanziava il profitto del reato.
Con ordinanza del 16 aprile 2025 il GUP del Tribunale di Cremona ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati in contestazione vi è quello previsto e punito dall’art. 615-ter cod. pen., per il quale l’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. prevede la competenza distrettuale, sicché funzionalmente competente a conoscere gli atti è il giudice del Tribunale di Milano.
Decisione della Suprema Corte
Ai sensi dell’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., «Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli [..] 615 ter [..] del codice penale [..] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».
L’art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen prescrive che «Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».
Secondo l’univoca giurisprudenza della Suprema Corte, l’attribuzione delle funzioni inquirenti, per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente comporta «una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri» (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391 – 01), con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato.
