Plurime condanne confluite in un provvedimento di cumulo: non consentito il suo scioglimento per dichiarare la prescrizione di una delle pene unificate (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 31244/2025, 10/17 settembre 2025, ha affermato che il principio dell’unitarietà dell’esecuzione preclude lo scioglimento del cumulo al fine di dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità.

Ai sensi dell’art. 172, comma primo, cod. pen., «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni»; la norma attribuisce efficacia estintiva della pena principale al prodursi del fenomeno naturale del decorso del tempo: il fondamento dell’istituto è individuato, in termini sostanzialmente unitari alla prescrizione del reato, nel rapporto di proporzione inversa che può essere supposto tra il trascorrere del tempo (unitamente all’inerzia nell’attivarsi delle conseguenze giuridico-penali di un reato) e la persistenza della necessità di punire, poiché la distanza temporale tra il fatto criminoso e la reazione punitiva fa sì che si annulli o comunque si attenui quel rapporto di “appartenenza personale” tra il reo ed il reato senza il quale perde consistenza l’interesse alla repressione. Il temine di prescrizione della pena decorre, ai sensi dell’art. 172, comma quarto, cod. pen., dalla data di irrevocabilità della sentenza, senza attribuire alcun rilievo al momento di emissione o di notifica dell’ordine di esecuzione: la regola è funzionale alla avvertita necessità di porre un termine certo alla possibilità di eseguire la pena detentiva, poiché, ove così non fosse, il condannato sarebbe indefinitamente soggetto alla pretesa punitiva dello Stato anche quando questo, per mezzo degli organi preposti all’esecuzione, manifesti di fatto l’incapacità di eseguire la pena ovvero il proprio disinteresse, non potendo tornare a danno del condannato il tempo impiegato dalle autorità pubbliche per portare a compimento il compito loro affidato dalla legge.

Come statuito da Sez. U, n. 46387 del 17/12/2021, Scott, Rv. 282225 – 01, «Il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, c. p., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Essa comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l’esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione». Dunque, con l’inizio dell’esecuzione della pena inizia a decorrere il termine di durata della pena, mentre il termine di prescrizione, che aveva iniziato a decorrere il giorno della irrevocabilità della sentenza, inizia nuovamente a decorrere solo nel caso in cui l’esecuzione venga interrotta per fatto volontario del condannato.

Ciò posto, si deve osservare che le due condanne delle quali si discute sono confluite in un provvedimento di cumulo.

Il principio della unitarietà della esecuzione, di cui all’art. 76 cod. pen., impone di ritenere che tutte le pene della stessa specie siano state poste in esecuzione contemporaneamente: l’ordinamento non prevede in alcun modo un ordine di espiazione delle sanzioni detentive ricomprese nell’ambito di una esecuzione cumulata (Sez. 1, n. 3577 del 24/05/1996, Rv. 205486 – 01; Sez. 1, n. 2469 del 27/05/1992, Rv. 191275 – 01; Sez. 1, n. 566 del 06/02/1992, Rv. 189612 – 01), né può ammettersi, mentre è in corso l’esecuzione del cumulo, lo scioglimento dello stesso al fine di dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità (Sez. 1, n. 23571 del 06/05/2008, Rv. 240129 – 01; Sez. 1, n. 12033 del 14/02/2013, n. m.), trattandosi di operazione che l’ordinamento consente solo al fine di concedere al condannato l’accesso agli istituti di diritto penitenziario o a benefici quali l’indulto e l’amnistia.

Non è, dunque, possibile stabilire un ordine nell’esecuzione delle pene ricomprese nel cumulo, così da consentire di dichiarare la prescrizione di alcune di esse nel corso della esecuzione cumulata, sicché la richiesta del difensore del condannato non era meritevole di accoglimento: essa è in contrasto con l’art. 76 cod. pen. e si fonda su un principio che la giurisprudenza applica solo ai fini della concessione di benefici penitenziari, dovendo, al di fuori di tale ipotesi, darsi continuità al costante principio secondo cui «Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell’esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l’estinzione per prescrizione di una di esse» (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280650 – 01); ove così non fosse – ha efficacemente osservato in motivazione Sez. 1, n. 3372 del 13/12/2011, dep. 2012, n.m. – «si perverrebbe alla assurda conclusione che, in caso di concorso di reati, volendosi arbitrariamente ritenere, per primo, l’inizio della esecuzione della pena più lunga correlata al reato più grave, si dovrebbe di regola dichiarare la prescrizione delle pene più brevi, di cui arbitrariamente si considerasse l’inizio di esecuzione dopo l’esecuzione delle pene più lunghe nel tempo».

Le consolidate coordinate ermeneutiche fin qui illustrate impongono di ritenere che nei confronti di chi – come l’odierno ricorrente – sta espiando più condanne a pene detentive ricomprese in un provvedimento di cumulo, non è possibile, in ossequio al principio dell’unità del rapporto esecutivo, riferire un periodo di carcerazione all’una o altra condanna, dovendo imputarsi la detenzione alla pena unitaria nel suo complessivo ammontare. L’opposizione dell’odierno ricorrente non poteva, dunque, essere accolta, poiché, come si è ineccepibilmente osservato nel provvedimento impugnato, il principio dell’unitarietà dell’esecuzione preclude lo scioglimento del cumulo al fine di dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità, sicché, essendo ancora in corso l’esecuzione della pena cumulata, certamente non potevano essere decorsi i termini di prescrizione di cui all’art. 172 cod. pen.

Tanto impone il rigetto del ricorso.