La Cassazione civile sezione 2 con la sentenza numero 25445/2025 ha ricordato che “per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è infatti sollevata dalle spese processuali, che sì consistono negli onorari e nelle spese dovuti ai difensori, ma anche nelle indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici ovvero nel contributo unificato, nelle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nei diritti di copia e nelle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio”.
