Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 31235/2025, 10/17 settembre 2025, ha riaffermato, in adesione al costante indirizzo interpretativo delle Sezioni unite penali, la nozione di interesse ad impugnare.
Va, in linea generale rilevato che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., applicabile a tutte le impugnazioni, richiede, in capo al soggetto legittimato all’impugnazione, l’esistenza di un concreto interesse ad impugnare.
All’elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni unite di questa Corte che, in adesione ad una nozione “utilitaristica”, hanno affermato come la facoltà di attivare i procedimenti impugnatori non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.
La legge processuale non ammette, dunque, l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento; non ammette, in altri termini, un’impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, Di Trapani, Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002).
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.
Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
