“Atto abilitante assente” … non rileva (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 30411/2025 è alle prese con il riesame di un sequestro probatorio erroneamente dichiarato inammissibile sul falso presupposto dell’assenza di una procura alle liti.

Quando una cosa semplice diventa estremamente complicata senza un reale motivo.

Il Tribunale della libertà dichiara inammissibile il riesame presentato per difetto di procura alle liti.

La difesa ricorre in cassazione evidenziando che la circostanza che il sistema l’avesse rifiutata con la motivazione “atto abilitante assente” non rilevava, perché non vi erano dubbi che sussistesse una valida procura alle liti prima della presentazione dell’istanza di riesame.

La procura alle liti era stata poi rinnovata per la fase del riesame il 6 ottobre 2024 ed era stata sottoscritta digitalmente il 12 ottobre, al momento della presentazione dell’istanza.

Il difensore aveva però dimenticato di allegare la procura, adempimento che aveva assolto il 18 ottobre, proprio su richiesta del Tribunale.

Contesta dunque la decisione del Tribunale che aveva negato validità alla procura alle liti.

Decisione:

Il ricorso è fondato.

Risulta agli atti che l’avv. L.G. è stato nominato procuratore speciale di C.C. in data 6 ottobre 2024 per la proposizione della richiesta di riesame, come da atto depositato su richiesta del Tribunale, sottoscritto con firma digitale del difensore in data 12 ottobre 2024.

E’ certo, dunque, che l’atto, essendo stato sottoscritto digitalmente, è stato formato in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame.

Peraltro, si evidenzia che il difensore ha prodotto la procura alle liti in udienza, proprio su richiesta del Tribunale, e che, all’epoca, era previsto il cosiddetto doppio binario di deposito, cartaceo e telematico, come del resto è previsto tuttora in virtù del decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27/12/2024, intitolato Regolamento concernente modifiche al decreto n. 217 del 29 dicembre 2023, in materia di processo penale telematico.

L’art. 1, comma 3, prevede infatti che sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a: – libro IV, (misure cautelari); – impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Tribunale del riesame per carenza di procura è errata e l’ordinanza va annullata con rinvio, affinché il Tribunale di Roma provveda ad esaminare nel merito la richiesta di riesame presentata con il ricorso erroneamente giudicato inammissibile per difetto di procura alle liti