Stupefacenti e attenuante della condotta collaborativa “post factum”: utilizzabili gli elementi valorizzati per il suo riconoscimento anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 22073/2025, in tema di circostanze, ha ricordato che gli elementi che giustificano la concessione dell’attenuante ad effetto speciale della condotta collaborativa “post factum”, di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono altresì utilizzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che postula la sussistenza di ragioni ulteriori rispetto alla favorevole valutazione di fattori già considerati ai fini della diminuente dapprima indicata.

Ed invero, dalla giurisprudenza della Suprema Corte relativa al rapporto tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante ad effetto speciale oggi codificata nell’art. 416-bis.1, terzo comma, coà. pen. – con riguardo all’ipotesi del ravvedimento attuoso assai simile, per struttura, a quella prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 – emerge una linea interpretativa secondo la quale gli elementi posti a fondamento dell’attenuante ad effetto speciale non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ex multis, Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284374; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271099; Sez. 6 n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258136).

Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, infatti, necessario che vi sia una qualche ragione ulteriore rispetto alla valutazione dei favorevoli elementi già considerati ai fini di un’altra circostanza attenuante.