Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 5516/2025, 14 gennaio/11 febbraio 2025, ha escluso l’abnormità del provvedimento con cui il GIP ha disposto l’archiviazione di un procedimento, non essendo ragionevolmente prevedibile l’emissione di una sentenza di condanna prima dello spirare del termine prescrizionale.
Il provvedimento impugnato
Il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti, avente ad oggetto il delitto di falso commesso mediante il certificato di collaudo dei lavori della nuova galleria N. nel tracciato dell’autostrada A XXX, tratto XXX, in quanto emesso (secondo l’ipotesi accusatoria) in base ad una relazione gravemente lacunosa a causa dei numerosi omissis e in contrasto con le imputazioni formulate in altro procedimento penale, per violazione dell’articolo 131 d.lgs. 42/2004, seppure, in quella sede, oggetto di archiviazione per prescrizione.
L’ordinanza di archiviazione, emessa, nonostante l’opposizione dei ricorrenti, su richiesta del PM (i cui consulenti tecnici erano giunti ad accertare la regolarità degli atti amministrativi in esame), ha ritenuto che, trattandosi di delitto di cui agli articoli 479 e 476, comma 1, cod. pen., punito con pena massima di sei anni di reclusione, non vi fosse una ragionevole previsione di condanna prima dello spirare del termine di prescrizione, il 12/11/2024, omettendo di dare, così, luogo ai supplementi di indagine chiesti dagli opponenti.
Ricorso per cassazione
Hanno proposto ricorso per cassazione i medesimi opponenti, lamentando l’abnormità del provvedimento, emesso al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Assumono che il criterio della ragionevole previsione di condanna si baserebbe, ai sensi degli artt. 408, comma 1, 425, comma 3, 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., sugli «elementi acquisiti» e, dunque, sul materiale istruttorio e sulla sua idoneità a sostenere l’accusa, come confermato dalla rubrica dello stesso art. 408 cod. proc. pen. (facente riferimento alla «infondatezza della notizia di reato»): dovendo, in caso di estinzione del reato per prescrizione, farsi applicazione dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente archiviazione solo nel caso in cui l’estinzione del reato sia maturata e non solo pronosticata.
Sostengono, ancora, che la previsione circa la prossima prescrizione avrebbe potuto mutare in base alla diversa qualificazione giuridica dei fatti o anche solo laddove i responsabili, una volta individuati, fossero gravati da precedenti penali idonei a configurare la recidiva, suscettibile di aumentare il termine di prescrizione.
Lamentano, infine, la violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.
Come noto, l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (in tal senso Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01).
Dunque, l’abnormità strutturale si determina o in caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero in caso di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, per essere esercitato «in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, 243590-01, in motivazione). L’abnormità funzionale, invece, si configura nel caso di provvedimento che provochi una stasi o regressione del processo non altrimenti rimediabile: laddove, per contro, non può parlarsi di abnormità funzionale se, pur esercitando un potere in modo illegittimo, il giudice emetta un provvedimento che sia, tuttavia, rimediabile con attività propulsive legittime (così sempre Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, 243590-01).
Non può, allora, in radice definirsi abnorme il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP su una determinata notizia di reato.
Come, infatti, già evidenziato dalla Suprema Corte, l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726-01).
In simili casi, non v’è l’esercizio di un potere abnorme sotto il profilo strutturale, trattandosi, anzi, di atto tipico del GIP, non certo emesso in una situazione processuale che sia (come chiarito dalla citata Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009) «radicalmente» diversa da quella configurata dalla legge. L’esercizio di un potere istituzionalmente spettante al giudice, ove pure contra legem, non rende, in base ai detti principi, l’atto abnorme, ma solo illegittimo. Né, ancora, si determina una stasi o regressione irreversibile. «L’abnormità funzionale dell’ordinanza di archiviazione deve essere esclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia in quanto lo stesso non può considerarsi avere natura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l’indagine preliminare sottoposta a riapertura con l’espresso procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726-01, in motivazione).
In conclusione, l’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera b), e 568, comma 1, cod. proc. pen., in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, potendo, l’ordinanza di archiviazione, essere solo oggetto di reclamo dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. (ancora Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371-01, la quale, menzionando i vari controlli e rimedi approntati dall’ordinamento in relazione ad un provvedimento di archiviazione ritenuto illegittimo, ha, in motivazione, disatteso anche la censura di incostituzionalità dell’attuale assetto normativo per violazione del diritto di difesa).
Ad ogni modo, l’assunto del ricorrente è anche manifestamente infondato.
Si sostiene, in base ad una massima di una sentenza della Suprema Corte (Sez. 1, n. 35646 del 11/05/2023, Rv. 285201-01), che le modifiche apportate agli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall’art. 22 d.lgs. 150/2022 non si applichino ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., nel caso in cui il PM abbia già disposto l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.: tanto in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 88-bis del medesimo d.lgs. Tuttavia, tale ultima disposizione, a ben vedere, al comma 2 dispone che: «Nei procedimenti di cui al comma 1» – ovvero, tra l’altro, in quelli in cui il Pubblico Ministero abbia già disposto l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. – «continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto». Sicché, a contrario, deve ritenersi che non sia stata stabilita alcuna ultrattività degli artt. 408 e 411 cod. proc. pen., non menzionati da tale disposizione e neppure dal comma 1 del medesimo art. 88-bis. Neppure la citata Sez. 1, n. 35646 del 11/05/2023, in motivazione, afferma ciò che sostengono i ricorrenti e, anzi, la stessa chiarisce che «la disposizione di cui all’art. 405 cod. proc. pen. e anche quella di cui all’art. 408 cod. proc. pen., avendo natura processuale, restano regolate dal principio tempus regit actum»: ovvero si applicano ai provvedimenti emessi nel corso della loro vigenza, come quello in esame. Orbene, si ritiene che, proprio alla luce del tenore della detta disposizione transitoria, la volontà del legislatore fosse quella di rendere immediatamente applicabile ai procedimenti in corso la nuova (e apparentemente più favorevole) disposizione normativa sulla «ragionevole previsione di condanna», proprio secondo il detto principio del tempus regit actum.
Sostiene parte ricorrente che tale criterio sarebbe, però, operativo per valutare la consistenza degli elementi d’accusa acquisiti e non la previsione di prescrizione del reato. La tesi è manifestamente infondata. Secondo l’art. 411, comma 1, cod. proc. pen. «le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando […] il reato è estinto […]». Ed allora, la coordinata lettura del comma 1 dell’art. 408 cod. proc. pen. e del comma 1 dell’art. 411 cod. proc. pen. rende palese che il criterio della «ragionevole previsione di condanna» debba guidare anche la valutazione giudiziale nelle ipotesi in cui il reato sia estinto o possa – per l’appunto, secondo «ragionevole previsione» – esserlo a breve, proprio in relazione all’imminente maturare del termine di prescrizione. Sicché, in ultima analisi, la decisione del GIP non risulta neppure meramente illegittima.
Un ulteriore ed autonomo ordine di ragioni fa ritenere che l’istanza sia inammissibile per carenza di interesse, atteso che la prescrizione, solo prevedibile, al momento della decisione del GIP, risulta oramai definitivamente maturata in base all’unica ipotesi, allo stato, possibile, ovvero del conteggio della prescrizione del delitto senza alcun aumento per la recidiva.
Si assume, al riguardo, da parte ricorrente, che tale valutazione non terrebbe conto del possibile profilarsi di una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero della possibile contestazione della recidiva, una volta che il procedimento, contro ignoti, individui un determinato indagato.
Anche tale assunto risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, «per giurisprudenza pacifica di questa Corte la recidiva non è un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede (ex plurimis sez. 1, n. 13398 del 19.2.2013, rv. 256021; conf. sez. 1, n. 46229 del 6.10.2004, rv. 230295). Ciò in relazione alla natura costitutiva della contestazione dell’accusa. Pertanto, quando la prescrizione si sia già verificata in relazione ad una contestazione originaria, ovvero ad un’ipotesi di reato non ancora concretizzatasi in un capo d’imputazione, deve pronunciarsi l’estinzione del reato per tale causa non potendo valere la contestazione della recidiva, come di ogni altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità, anche con il previgente codice, ha in senso ampiamente maggioritario affermato che la natura costitutiva della contestazione della recidiva non consente di tener conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, dell’aumento di pena derivante dalla recidiva medesima ove questa non sia stata contestata prima dello spirare del tempo necessario a prescrivere il reato nella forma non aggravata (Sez. 2, n. 10448 del 19.6.1981, rv. 151053)» (Sez. 3, n. 14439 del 30/01/2014, Rv. 258734-01; in tal senso anche la giurisprudenza successiva, sino alla nota Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517-01, secondo cui l’aumento di pena per l’aggravante ad effetto speciale della recidiva non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato).
Nella specie, dunque, non risulta, in concreto, contestata alcuna recidiva, trattandosi di procedimento a carico di ignoti: sicché la (eventuale) recidiva non potrebbe, oramai, più esser contestata, con l’esercizio dell’azione penale, allorché il reato, nella sua forma non aggravata, sarebbe comunque abbondantemente prescritto. Ne deriva, applicando un ulteriore pacifico principio giurisprudenziale, che l’impugnazione, quand’anche, per mera ipotesi, avverso un atto abnorme, sia inammissibile per carenza di interesse. Infatti, «anche nei casi di abnormità, ai fini della legittimazione a ricorrere non basta dedurre un vizio del provvedimento impugnato, ma occorre anche che il ricorrente abbia un interesse pratico e attuale all’annullamento dell’atto del quale deduce l’abnormità e affinché detto interesse sussista è necessario che l’impugnazione sia idonea a rimuovere un pregiudizio, considerato come conseguenza concreta derivante dagli effetti primari e diretti della pronuncia impugnata» (Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 27358101, in motivazione; confronta, negli stessi termini: Sez. U, Sentenza n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552-01; Sez. 6, n. 40177 del 17/09/2024, Rv. 287045-01; Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, Rv. 277177-01).
Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che deve ravvisarsi la carenza di interesse dell’opponente a contrastare l’archiviazione per prescrizione ogni qual volta non vengano rappresentati aspetti idonei ad escludere la sussistenza dell’evento estintivo del reato (Sez. 2, n. 36187 del 06/07/2017, Rv. 270650-01).
Invero, se così non fosse, sarebbe sufficiente qualsivoglia ipotetica deduzione – quali, ad esempio, l’ipotizzata, ma del tutto teorica, sussistenza di aggravanti speciali o ad effetto speciale o di elementi idonei a riqualificare l’originaria iscrizione di reato in una diversa e più grave fattispecie – per comportare il prolungamento di un’indagine che, secondo l’iniziale ipotesi d’accusa, inerirebbe un reato estinto per prescrizione: il che, a parere del collegio, non può essere.
Dunque, anche la mera e generica prospettazione di una diversa, e non altrimenti specificata, qualifica dell’ipotesi di reato su cui si vorrebbe il compimento di ulteriori indagini non può far ritenere munita di interesse un’istanza che, palesemente, allo stato, ne è priva.
Dichiara pertanto inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
