Occupazione abusiva di immobili: condizioni richieste per il riconoscimento dello stato di necessità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 31296/2025, 10/18 settembre 2025, ha elencato le condizioni richieste, oltre alla compromissione del diritto all’abitazione, perché l’occupazione abusiva di immobili sia scriminata dallo stato di necessità.

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione non momentanea in un terreno o in un edificio altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, senza la volontà dell’avente diritto e il dolo specifico è integrato dalla finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto, con la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene.

L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, il quale può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti

dall’art. 2 Cost., a condizione, tuttavia, che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, anche gli altri elementi costitutivi della esimente, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Rv. 280304; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Rv. 263296; Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Rv. 253035).