La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 23897/2025 ha ricordato che le circostanze attenuanti della riparazione totale del danno e del ravvedimento operoso previste dall’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. hanno sfere di applicazione autonome, poiché l’una è correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, mentre l’altra si collega al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, sicché, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio nei quali la condotta del colpevole successiva al reato abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, esse non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno che non attenui il reato secondo la prima previsione non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.
