Sentenza sottoscritta dall’estensore ma non anche dal presidente del collegio: comporta una nullità relativa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 31297/2025, 10/18 settembre 2025, ha affermato che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità “relativa” che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della “sentenza-documento” che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 254671-01).

Tale nullità, tuttavia, non può essere dedotta nel giudizio di rescissione, né in quello aperto in seguito alla richiesta di restituzione del termine per impugnare: i rimedi della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine per impugnare non consentono, infatti, di proporre questioni non attinenti alla incolpevole mancata conoscenza del processo, che avrebbero dovuto essere proposte nel corso del giudizio con gli ordinari mezzi di impugnazione.      

Si riafferma, cioè, che le nullità che non attengono alla vocatio in iudicium, – ed anche queste qualora le stesse siano state devolute   e disattese nel corso del giudizio di merito -, non possono essere proposte con le istanze previste dagli artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen. che sono rivolte solo a verificare che il procedimento del quale si chiede la riapertura sia stato correttamente celebrato in assenza (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, Rv. 284794 – 01).