Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 31297/2025, 10/18 settembre 2025, ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione “sentenza” a quella “procedimento” in precedenza utilizzata, disposta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
È pertanto immune da censure la decisione che fa decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell’istanza di rescissione (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945 – 01).
