Provvedimento del giudice dell’esecuzione che decide sull’ordine del PM di sgombero di un immobile sequestrato: impugnabile non con ricorso per cassazione ma con opposizione dinanzi allo stesso giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 31293/2025, 11/18 settembre 2025, ha riaffermato che il provvedimento con cui il GIP decide sull’ordine del PM di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da “giudice dell’esecuzione”, è impugnabile solo mediante l’opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Rv. 269808 – 01).

Difatti, “in tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l’ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell’esecuzione esclusivamente sotto il profilo dell’inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale” (così, Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Rv. 267586-01; v. anche, Sez. 3, n. 3915 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 246008-01; Sez. 3, n. 19476 del 30/01/2013, Rv. 255959-01; Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Rv. 258312-01). 

Tanto premesso, si rileva che il provvedimento impugnato è stato emesso dal GIP quale giudice dell’esecuzione.

Tale provvedimento, poiché concernente cosa sequestrata, e dunque rientrante in materia evocata dall’art. 676 cod. proc. pen., deve ritenersi soggetto alla disciplina dettata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal citato art. 676 cod. proc. pen., alla cui stregua il relativo provvedimento (che dovrebbe essere emesso de plano) è soggetto non a ricorso bensì ad opposizione, in modo che il giudice provveda in contraddittorio ed emetta all’esito un provvedimento ricorribile.

Ciò significa che il provvedimento nel caso di specie non era direttamente soggetto a ricorso, bensì ad opposizione e che dunque il ricorso, possedendone tutti i requisiti e risultando a tal fine tempestivo, deve essere riqualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale conclusione resta ferma anche nei casi in cui, come quello in esame, irritualmente il provvedimento del giudice dell’esecuzione non sia stato emesso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., ma, irritualmente all’esito della fissazione di una udienza camerale ai sensi dell’art. 666, comma 2 cod. proc. pen. (sul punto, esplicitamente, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858-01, in linea con Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538-01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 283061-01; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Rv. 237897-01).

Nel caso in esame, tuttavia, veniva irritualmente proposto ricorso per cassazione: tale impugnazione deve essere, pertanto convertita in opposizione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al GIP.