La Cassazione Sezione Terza civile con ordinanza interlocutoria numero 25643 depositata il 17 settembre 2025 (allegata al post) ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di pronunce contrastanti, relativa al “se l’esercizio dell’azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l’effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile”.
