Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 15712/2025, 2/22 aprile 2025, ritiene che sia improprio parlare di obbligo di motivazione rafforzata in capo al tribunale, in funzione di giudice dell’appello de libertate, che ribalti precedente decisione del primo giudice.
Ciò in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative, che devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 04; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284324 – 01, in fattispecie di annullamento di ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l’indicazione delle norme violate ed inoltre priva di un’autonoma valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del PM).
Infatti, in tal caso, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593 – 01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere a una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata).
