Notifica alla pec del difensore che non è nel Reginde (Redazione)

La Cassazione sezione 3 con l’ordinanza numero 25500 depositata il 17 settembre 2025 ha confermato, in tema di notificazione a mezzo Pec, che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149-bis Cpc, e del decreto-legge 179/12, articolo 16 ter, introdotto dalla legge di conversione 221/12, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, dovendosi aggiungere che anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l’indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde.