Corte Costituzionale: ripresa con il botto per le questioni penalistiche (Redazione)

Sono molte le questioni penalistiche che verranno affrontate la prossima settimana dalla Consulta.

Nella Camera di consiglio del 22 settembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1 e 2) l’articolo 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito applicativo le ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità);

la stessa disposizione, in via subordinata, nella parte in cui, con riguardo al reato di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti, non limita il proprio ambito applicativo ai casi in cui la condotta assume caratteri di non occasionalità, in ulteriore subordine, la medesima disposizione, in combinato disposto con gli articoli 200, comma 1, 236, comma 2, e 240-bis del codice penale, nella parte in cui dispone che la misura di sicurezza della confisca “allargata” debba applicarsi in caso di condanna per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti, retroattivamente, entro i limiti dettati dall’articolo 200, comma 1, del codice penale, anziché prevedere che essa non possa essere ordinata per i fatti di “piccolo spaccio” verificatisi prima della modifica dell’articolo 85-bis t.u. stupefacenti; e, in via di estremo subordine, in combinato disposto con l’articolo 240-bis del codice penale, nella parte in cui, con riguardo all’ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti, prevede che è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre la confisca in questione;

3 e 4) l’articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge numero 123 del 2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), come convertito, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano:

a) al delitto previsto dall’articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale; nonché

b) al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale;

5 e 6) l’articolo 624-bis, secondo comma, del codice penale (furto con strappo), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

7) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all’articolo 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’articolo 62 bis del codice penale sulla recidiva reiterata ex articolo 99, commi secondo e quarto, del codice penale.

Nell’Udienza pubblica del 23 settembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

8) l’articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge numero 123 del 2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), come convertito, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano:

a) al delitto previsto dall’articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale; nonché

b) al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale;

9) l’articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplina le ipotesi di ricusazione del giudice;