La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 22442/2025 ha stabilito, in tema di mezzi di prova, che la nomina di un unico perito, in luogo di un collegio peritale, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, pur contrastando con il disposto dell’art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non dà luogo a nullità della perizia, in quanto non espressamente prevista, nè è causa della sua inutilizzabilità, essendo comminata tale sanzione con riguardo alle sole prove assunte in violazione di un divieto di legge, ma comporta l’assunzione della prova con modalità diverse da quelle previste “ex lege”, non incidenti sul diritto di difesa o sul rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
In motivazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che tale inosservanza, potendo riflettersi sul grado di affidabilità della perizia, giustifica la censura della motivazione, nella parte in cui richiama il sapere scientifico introdotto dalla prova peritale e le conclusioni assunte dal perito, ove non siano chiare o adeguatamente approfondite.
In linea generale si osserva che, ai sensi dell’art. 220, comma 1, cod. proc. pen., «la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che spetta al giudice del merito, fornendo naturalmente motivazione, che, se adeguata, risulta insindacabile in sede di legittimità, valutare le risultanze processuali e la necessità o meno di una perizia ( Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena e altri, Rv.254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv.270936).
Quanto alla individuazione della portata di tale discrezionalità valutativa, si è evidenziato che prudente apprezzamento e libero convincimento del giudice non equivalgono certo ad arbitrium merum (tra le numerose, v., assai autorevolmente, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri) e che la perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto della specificità delle competenze occorrenti per l’acquisizione e la valutazione di dati.
In tali situazioni, il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, che deve risolvere una serie di problemi che riguardano da un lato l’affidabilità, l’imparzialità delle informazioni che i tecnici veicolano nel processo e dall’altro attengono alla logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza.
Secondo la previsione di cui all’art. 221, comma 2, cod. proc. pen. il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultino di notevole complessità, ovvero richiedano distinte conoscenze in differenti discipline.
Nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria la nomina del collegio peritale e non di un solo perito è prevista come obbligatoria dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli Bianco).
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o . più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
L’art. 15 commi 2 e 3 prevede che negli albi debbano essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che detti albi debbano essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
La previsione del conferimento dell’incarico peritale congiunto ad un medico legale e ad uno o più specialisti risponde all’esigenza di garantire il collegamento fra sapere giuridico e sapere scientifico, funzionale all’esercizio del controllo da parte del giudice dell’accertamento peritale.
I quesiti posti dal giudice, invero, hanno riguardo a profili scientifici, ma postulano anche conoscenze di carattere giuridico (quali, per esemplificare, quelle in tema di causalità o di giudizio controfattuale), sicché la figura del medico legale garantisce che le affermazioni dello specialista siano inquadrabili nelle categorie giuridiche di riferimento, e, reciprocamente, la figura dell’esperto nella specifica branca della medicina che di volta in volta viene in rilievo nel processo garantisce un apporto specialistico particolarmente qualificato.
Occorre, dunque, interrogarsi sui possibili riflessi della nomina di un solo specialista, o come nel caso in esame, di un solo medico legale in ordine alla validità e utilizzabilità della perizia.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, in violazione dell’art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell’elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista (Sez. 5, n. 45719 del 09/11/2022, M., Rv. 283891 – 01; Sez.4 , n. 9455 del 9/01/2025, non mass; Sez. 1, n. 13122 del 05/12/2022, dep. 2023, Carnovale, non mass).
Può, nello stesso senso, escludersi, come già rilevato in dottrina, che il mancato rispetto della previsione di cui all’art. 15 delle legge n. 24/217, dia luogo a inutilizzabilità della perizia, versandosi non già in ipotesi di prova assunta in violazione di un divieto stabilito dalla legge (ex art. 191 cod. proc. pen.), ma, semmai, in ipotesi di prova assunta con modalità solo differenti rispetto a quelle dettate, senza riflessi sul piano del diritto di difesa dell’imputato o dei principi fondamentali dell’ordinamento.
Tuttavia, in linea generale, non può, invece, escludersi che la mancata nomina del collegio peritale, in violazione della previsione di cui all’art. 15 legge n. 24/2017, possa riverberarsi sulla valutazione del grado di affidabilità della perizia, tutte le volte in cui le conclusioni, ad esempio, non siano chiare e fruibili per il giudice, ovvero non siano adeguatamente approfondite, in quanto provenienti da esperti non in possesso di specifiche competenze.
In tale caso, la censura dovrà investire direttamente la motivazione della sentenza nella parte in cui richiami il sapere scientifico e tragga inferenze sulla base delle generalizzazioni elaborate dalla scienza (veicolate nel processo attraverso il perito), che potranno risultare, proprio per le ragioni anzidette, indebolite sul piano della affidabilità.
