La nomina eseguita dal carcere in riferimento al procedimento cautelare esplica effetti nel procedimento principale?
La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 20395/2025 ha ricordato che, in tema di impugnazioni cautelari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell’indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti.
La Suprema Corte ha sottolineato che, nel caso in esame, gli assunti difensivi mancano di considerare non solo tale corretta ricostruzione, ma anche che, trattandosi di dichiarazioni provenienti da indagati in stato di detenzione, esse, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen., venivano ricevute con l’atto formato davanti al direttore del carcere che ne rappresentava e ne attestava l’esatto contenuto.
Le dichiarazioni con tale forma valevano come se fossero direttamente ricevute dall’autorità giudiziaria cui venivano dirette e correttamente venivano trasmesse.
Sicché, si tratta di nomine da ritenere, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen, come effettuate davanti allo stesso Tribunale per il riesame al quale solo erano indirizzate e trasmesse.
Ne deriva che le doglianze dedotte in questa sede non possono smentire la correttezza delle considerazioni su cui si è fondato il rigetto dell’eccezione di nullità, in conformità con il consolidato insegnamento di legittimità, già richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui la nomina del difensore di fiducia fatta dall’indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti (fra le tante, Sez. 3, n.2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv.277646-02).
