Il giudice dimentica di condannare l’imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile: ammissibile la procedura di correzione di errore materiale? (Riccardo Radi)

Il giudice dimentica di condannare l’imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e procede, inaudita altera parte, alla correzione direttamente senza avvisare le parti.

La Cassazione penale sezione 6 con ordinanza numero 22430/2025 ha stabilito che è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato – come nel caso in esame- senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933): l’ordinanza del 4 febbraio 2025 del giudice monocratico del Tribunale di Foggia deve, pertanto essere annullata con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di Foggia che dovrà esaminare, in contraddittorio, la richiesta di correzione dell’errore materiale proposta dalla parte civile che, presente in udienza, aveva depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.

Non è, viceversa, condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il giudice non potrebbe procedere alla correzione dell’errore, con l’adozione delle conseguenti statuzioni civili sia sul risarcimento del danno che sulle spese processuali, perché ciò determinerebbe una modifica essenziale della decisione adottata.

Va, infatti, ricordato che la parte civile costituita che presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e che le sue conclusioni restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338), sicché, qualora dal contenuto della decisione (nel caso il dispositivo di condanna dell’imputato) non risultino elementi indicativi della volontà del giudice di disporre il rigetto della richiesta della parte civile ovvero, quanto alle spese processuali, la loro compensazione, totale o parziale, legittimamente il giudice adotta le statuzioni civili che sono conseguenti alla condanna dell’imputato.