Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 37674/2024, 3 luglio/14 ottobre 2024, ha ribadito che l’ignoranza inevitabile della legge, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, vale soprattutto per chi versa in situazioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzata per coprire condotte superficiali o indifferenti da parte di soggetti dai quali sono esigibili particolari comportamenti diretti a conoscere la disciplina normativa che regola l’attività svolta (Sez. 6, n. 15620 del 03/03/2022, Rv. 283146 — 01; cfr. già Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885-01, la quale — a proposito dell’inevitabilità dell’ignorantia legis, ha chiarito che il c.d. “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica.
Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.
