Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 29613/2025, 23 luglio/20 agosto 2025, ha affermato che, in tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., sia in relazione ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata iscritti fino al 31 agosto 2020 – per i quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 – sia per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., ai quali trova applicazione l’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è consentita l’intercettazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi, prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, non occorrendo inoltre indicare le ragioni che ne giustifichino l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, essendo tale ultimo onere motivazionale richiesto, dalla seconda parte del comma 2-bis dell’art. 266, solo per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 cod. proc. pen.
Il captatore non è un autonomo mezzo di prova ma solo una particolare modalità di intercettazione delle conversazioni tra presenti
La difesa del ricorrente censura l’asserita mancanza della motivazione richiesta per l’uso del captatore nei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen. in relazione al delitto – art. 416-bis cod. pen. – per il quale è stata autorizzata l’intercettazione, ai sensi dell’art. 266, comma 2-bis, prima parte, cod. proc. pen. trattandosi di delitto inserito nell’elenco dell’art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen.
Va premesso che l’inserimento del captatore in dispositivo elettronico «lungi dal costituire un autonomo mezzo di ricerca della prova, è solo una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti» (così Sez. 5, n. 31606 del 2020, n.m.). Ciò nel senso che il captatore consente una pluralità di forme di intercettazione: quella di conversazioni fra presenti, come anche quelle attive/passive in relazione a comunicazioni fra soggetti distanti.
Le varie tipologie di intercettazioni hanno, pertanto, una diversa regolamentazione.
La doglianza richiama la disciplina inerente alle conversazioni fra presenti intercettate con il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, declinata al comma 2-bis dell’art. 266 cod. proc. pen.: «2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4».
Il riferimento all’art. 614 cod. pen. e alla necessità di una motivazione specifica sulle ragioni che ne giustificano l’utilizzo in tali luoghi risulta introdotto in sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, ad opera della l. 28 febbraio 2020, n. 7. Ma tale innovazione, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, va riferita esclusivamente ai reati contro la pubblica amministrazione, non anche a quelli citati nella prima parte del comma 2-bis: in tal senso va certamente la lettera della legge, che dapprima afferma che ‘è sempre consentita’ l‘intercettazione tra presenti a mezzo captatore per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. e solo successivamente, quando regola l’utilizzo dello strumento investigativo per i delitti contro la pubblica amministrazione, richiede la «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale».
In sostanza, la disposizione normativa, anche nella sua stratificazione temporale, si articola in due segmenti: il primo riferito ai reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, e il secondo — separato dal primo, anche a livello semantico, dall’uso di una “prima” virgola seguita dalla congiunzione “e” — concernente i delitti contro la pubblica amministrazione.
L’interpretazione del testo è agevolata dall’uso della virgola parentetica, che, collocata dopo la congiunzione “e” nonché prima e dopo l’inciso “previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale”, delimita chiaramente ai soli reati della seconda parte l’ambito applicativo dell’onere motivazionale aggiuntivo.
Anche la punteggiatura, pertanto, concorre a svolgere una funzione esplicativa e restrittiva, escludendo i reati di criminalità organizzata dalla necessità di una motivazione più pregnante per l’uso del captatore in luoghi di privata dimora. Per altro, l’espressione ‘è sempre consentita’, prevista per i reati di criminalità organizzata specificamente indicati, costituisce una deroga, quale lex specialis, rispetto alla previsione del precedente comma 2, che stabilisce che l’intercettazione fra presenti, ‘anche’ a mezzo dell’inserimento del captatore informatico in un dispositivo elettronico portatile, quando avvenga nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale «è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa».
Nello stesso senso anche la dottrina, in modo condivisibile, pacificamente distingue il regime previsto per le intercettazioni relative ai reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., quale categoria a sé, rispetto a quella dei reati contro la pubblica amministrazione e ai reati cd. comuni.
Infatti, quanto al presupposto motivazionale in ordine ai luoghi ex art. 614 cod. pen.: a) per i reati comuni, l’intercettazione ambientale a mezzo captatore non potrà avvenire in luogo di privata dimora ex art. 614, se non in quanto «vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa», come prescritto dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.; b) per i reati contro la pubblica amministrazione, l’utilizzo del captatore informatico è consentito nei luoghi di privata dimora, pur se non si sta svolgendo una attività criminosa, purché il decreto autorizzativo indichi previamente le «ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale», ai sensi dell’art. 266, comma 2-bis, seconda parte cod. proc. pen.; c) infine, per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non si prevede alcun ulteriore onere motivazionale, in quanto la natura del captatore, non di mezzo di prova innovativo ma di strumento tecnologico, colloca l’attività investigativa svolta a mezzo captatore nella categoria delle intercettazioni ambientali, cosicché l’intercettazione ‘è sempre consentita’ nei luoghi di privata dimora (art. 266, comma 2-bis, prima parte, cod. proc. pen.).
D’altro canto, tale conclusione è coerente con la previsione dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, che oltre a derogare all’art. 267 comma 1 – quanto ai presupposti per le intercettazioni ex art. 266 cod. proc. pen. richiedendo la necessità (e non la assoluta indispensabilità) per lo svolgimento delle indagini e la sufficienza degli indizi di reato (in luogo della gravità) – prevede che «quando si tratt[i] di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa», senza richiesta di alcun ulteriore onere motivazionale correlato ai luoghi medesimi. In sostanza, la circostanza che l’inserimento del captatore costituisca solo una innovazione tecnologia per procedere alle intercettazioni delle conversazioni in ambientale, rende applicabili – per i reati dell’art. 51, commi 3-bis e 3 -quater – l’art. 13 d.l. cit. e il coerente comma 2-bis, prima parte, dell’art. 266 cod. proc. pen.
Reati di criminalità organizzata: non necessaria una motivazione ad hoc riguardo alle ragioni che giustifichino le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora a mezzo captatore, ivi compreso il caso dei procedimenti iscritti a partire dall’1° settembre 2020
Tutto ciò esclude – a differenza di quanto lamenta il ricorrente – la necessità di una motivazione ad hoc per i reati di criminalità organizzata sopra indicati, quali sono quelli per cui si procede, quanto alle ragioni che giustifichino le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora a mezzo captatore.
A tale conclusione deve giungersi sia in relazione ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, sia per quelli iscritti successivamente a partire dall’1° settembre 2020, secondo il criterio temporale dettato dal d.l. n.161 del 2019 convertito con modifiche dalla legge n. 7 del 2020 e successive integrazioni: in relazione a queste ultime captazioni vigono, infatti, le norme introdotte dal d.lgs. n. 216 del 2017 che ha disciplinato, in via generale, l’impiego del captatore informatico. Infatti, per i procedimenti più risalenti trova applicazione il principio per cui l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 – 01).
Quanto ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3quater cod. proc. pen. iscritti dopo il 31 agosto 2020, per l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non occorre indicare le ragioni che ne giustifichino l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 cod. pen., in quanto tale indicazione è richiesta soltanto per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4.
Pertanto, la doglianza difensiva, che lamenta l’omessa motivazione richiesta dall’art. 266, comma 2-bis, seconda parte, cod. proc. pen. è infondata.
Il principio di diritto
Deve pertanto affermarsi il principio per cui in tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., sia in relazione ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata iscritti fino al 31 agosto 2020 – per i quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 – sia per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., ai quali trova applicazione l’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è consentita l’intercettazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi, prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, non occorrendo inoltre indicare le ragioni che ne giustifichino l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, essendo tale ultimo onere motivazionale richiesto, dalla seconda parte del comma 2-bis dell’art. 266, solo per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 cod. proc. pen.
Necessità di una motivazione rafforzata per le intercettazioni di conversazioni tra presenti che non comprendano i luoghi di cui all’art. 614, cod. pen.
Non di meno occorre, in caso di intercettazione di conversazioni tra presenti a mezzo captatore, un più generale supplemento di motivazione che non riguarda l’utilizzo nei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen. bensì la necessità del ricorso allo strumento invasivo del captatore per lo svolgimento delle indagini.
Infatti, ai sensi dell’art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. occorre che il decreto che autorizzi l’intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, esponga «con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono».
Si tratta di quella che viene definita efficacemente in dottrina – proprio per distinguerla dalla disciplina per le intercettazioni effettuate con mezzo tecnico tradizionale, data la ben più significativa invasività del captatore informatico nel bene della riservatezza – una ‘motivazione rafforzata’ in ordine alle ragioni che giustificano il ricorso a tale ultima tecnologia. L’attuale formulazione della norma prevede, quindi, un doppio regime richiedendo sempre – quale che sia il reato per il quale si procede a intercettazioni di comunicazioni fra presenti con captatore – che l’autorizzazione dia conto della necessità dello stesso, con autonoma valutazione e in concreto, per lo svolgimento delle indagini.
Diversamente, la necessità della determinazione dei luoghi e del tempo in cui è autorizzata l’attivazione del microfono, come si è anticipato, è prevista esclusivamente per i reati comuni, diversi da quelli ex art. 51 commi 3-bis e 3-quater e dai delitti contro la pubblica amministrazione (art. 267, comma 1, seconda parte cod. proc. pen.), cosicché tale secondo onere motivazionale non trova applicazione nel caso del presente procedimento.
Le doglianze difensive mosse con il ricorso si concentrano sul tema della inadeguatezza della motivazione del decreto di autorizzazione in relazione alla necessità dell’utilizzo del captatore. A tal proposito va evidenziato come l’art. 1, comma 2-bis, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, ha introdotto nel terzo periodo dell’art. 267, comma 1, le espressioni, riferite dalla delibazione richiesta al giudice, che rafforzano l’onere di motivazione richiedendo che sia esposta «con autonoma valutazione» e «in concreto» la ragione dell’inserimento del captatore per lo svolgimento delle indagini.
A riguardo, deve evidenziarsi come tali innovazioni, non previste nel decreto-legge e introdotte, a seguito di dibattito parlamentare, nella legge n. 137 del 2023 – che ha convertito il d.l. 105 del 2023 – siano in vigore dal 10 ottobre 2023 e quindi, in ossequio al principio tempus regit actum, risultino vigenti in relazione ai decreti di autorizzazione emessi da tale data, quindi anche per quelli oggetto della attuale censura, emessi nell’anno 2024. Difatti, la legge n. 137 del 2023 non ha previsto un regime transitorio specifico, a differenza di quanto sancito per la modifica apportata all’art. 270, comma 1, che ha visto la soppressione delle parole «e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1» fissandone la vigenza esplicitamente per i soli «procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 2.4 Tanto premesso, va chiarito come l’espressione «autonoma valutazione» replichi quanto richiesto dall’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. in ordine alla motivazione richiesta per i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e la delibazione degli elementi apportati dalla difesa, in tema di ordinanza cautelare restrittiva della libertà personale.
Come noto, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658 – 01; conf.: N. 28979 del 2016 Rv. 267350 – 01).
In sostanza si impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 21/03/2016, Rv. 266428 – 01; la S.C. ha precisato che è legittima la motivazione “per relationem” che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi non corrispondenti all’obbligo di “autonoma valutazione”, oltre alle motivazioni “graficamente assenti”, quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente; conf.: N. 40978 del 2015 Rv. 264657 – 01, N. 45934 del 2015 Rv. 265068 – 01, N. 47233 del 2015 Rv. 265337 – 01, N. 48962 del 2015 Rv. 265611 – 01, N. 5787 del 2016 Rv. 265983 – 01, N. 8323 del 2016 Rv. 265951 – 01).
La richiesta di una motivazione ‘autonoma’ e ‘in concreto’ – in attuazione dell’obbligo costituzionale previsto per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.) – tende quindi, anche per l’autorizzazione per le intercettazioni ambientali a mezzo captatore, a sollecitare il giudice a confrontarsi con la fattispecie concreta, dovendo dare conto delle ragioni di necessità dell’utilizzo del captatore, senza il ricorso a formule stereotipate. L’onere motivazionale rafforzato è giustificato dai beni di rilievo costituzionale in gioco e dalla necessità di una adeguata ponderazione: serve a bilanciare in modo equilibrato valori di rilievo costituzionale, quali il principio del perseguimento dei reati – che trova la sua ragione nell’obbligatorietà della azione penale ex art. 112 Cost. – e ora, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen., il bene della libertà personale (art. 13 Cost.), ora, ai sensi dell’art. 267 cod. proc. pen., il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.).
Pertanto, il difetto di una autonoma e concreta motivazione – richiesta dall’art. 267 cod. proc. pen. – rifluisce, come già affermato in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., nell’ambito del vizio di motivazione assente o apparente, vizi sanzionati dalla inutilizzabilità sancita dall’art. 271, comma 1, che esplicitamente richiama il rispetto delle modalità previste dall’art. 267 cod. proc. pen. Pertanto, ciò che va verificata è l’assenza di motivazione o l’apparenza della stessa in relazione alla necessità dell’uso del captatore.
In conclusione, la motivazione può essere autonoma e concreta senza la necessità che il giudice riproduca il contenuto di altri atti (informativa della polizia giudiziaria, richiesta del pubblico ministero), essendo sufficiente che si riporti agli stessi, purché non ricorra a formule astratte e stereotipate ma si confronti con le risultanze delle indagini, dando conto delle ragioni «specifiche» che giustificano il ricorso al captatore per le intercettazioni ambientali.
Il principio di diritto
Deve pertanto affermarsi il seguente principio: in tema di intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, la previsione dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 – che richiede che il decreto di autorizzazione motivi «con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini», è vigente a partire dal 10 ottobre 2023 in relazione alla data del singolo decreto autorizzativo, in ragione del principio tempus regit actum applicabile nel caso di specie, data l’assenza di una norma transitoria. Rispondente ai criteri di autonomia e concretezza della valutazione è la motivazione, anche per relationem, che svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, non essendo richiesta una riscrittura “originale” del provvedimento, ma dovendosi evitare il ricorso a formule stereotipate e astratte e a motivazioni oltre che “graficamente assenti”, caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente.
Le modalità esecutiva delle intercettazioni a mezzo captatore
Vanno esaminate, poi, le doglianze relative alle modalità esecutive dell’intercettazione a mezzo captatore, sia relativamente al coinvolgimento di privati nelle attività di captazione sia in ordine all’utilizzo di impianti esterni alla procura della Repubblica.
Quanto al coinvolgimento dei privati, già è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in modo condivisibile, come le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico, correlate all’attività di intercettazione a mezzo captatore, possono legittimamente essere svolte da personale civile (Sez. 5, n. 32426 del 24/09/2020, Rv. 279779 – 02, in motivazione).
D’altro canto, la previsione esplicita dell’art. 268, comma 3-bis, cod. proc. pen. – per la quale «per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4» – consentono alla polizia giudiziaria il ricorso a personale privato per compiere operazioni che implichino competenze tecniche specialistiche.
Nel caso in esame per un verso va ribadito che l’autorizzazione emessa dal giudice all’intercettazione include anche ogni attività esecutiva necessaria e non deve, quindi, spingersi a indicare o autorizzare in dettaglio le singole attività esecutive, da svolgersi sotto la direzione del pubblico ministero.
Inoltre, come Sez. 5 32426/2020 evidenzia in motivazione, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell’intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l’intercettazione, poiché la finalità di intercettare conversazioni telefoniche e/o ambientali consente all’operatore di polizia la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione nei luoghi oggetto di tali mezzi di ricerca della prova. In sostanza, come si è sostenuto anche in dottrina, alle intercettazioni ambientali realizzate tramite captatore informatico, pertanto, sono stati estesi i principi giurisprudenziali elaborati con riferimento all’utilizzo di mezzi “tradizionali”.
Il provvedimento che dispone l’intercettazione autorizza implicitamente l’installazione degli strumenti tecnici idonei alla captazione
Le ‘operazioni esecutive’ di installazione degli strumenti tecnici atti a captare le conversazioni tra presenti devono ritenersi implicitamente autorizzate ed ammesse con il provvedimento che dispone l’intercettazione; difatti, anche la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora, costituendo una delle naturali modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi implicitamente ammessa nel provvedimento che ha disposto le operazioni di intercettazione, senza la necessità di una specifica autorizzazione e comunque non è compito del pubblico ministero indicare le modalità dell’intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l’intercettazione (Sez. 6, n. 39403 del 23/06/2017, Rv. 270941 – 01; Sez. 6, n. 14547 del 31/1/2011, Rv. 250032; Sez. 1, n. 24539 del 9/12/2003, dep. 2004, Rv. 230097). D’altro canto, l’art. 268, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è fra quelli citati dall’art. 271 quanto alla individuazione delle cause di inutilizzabilità, che devono essere tassativamente previste. Infatti, in relazione all’art. 89 disp att. cod. proc. pen. e alle modalità ivi indicate, restano valide le affermazioni delle Sezioni unite che – con la pronuncia n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395, in motivazione – hanno chiarito come la violazione delle disposizioni sulla redazione del verbale poste dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. non comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione, ostandovi il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l’assenza di riferimenti in tal senso nell’art. 271 cod. proc. pen.
Anche Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Rv. 280398 ha affermato, in modo condivisibile che in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, anche a mezzo di captatore informatico, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. del 29 dicembre 2017, n. 216, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’art. 271 cod. proc. pen.
Ricorso ad impianti diversi da quelli siti presso la Procura che procede e relativa giustificazione
Quanto, invece, alla circostanza prescritta dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. – questo esplicitamente richiamato dall’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. – in ordine alla deroga per insufficienza o inidoneità degli impianti situati presso la Procura della Repubblica di XXX, nel caso in esame il Pubblico ministero ha offerto una adeguata motivazione con il decreto in data 24 agosto 2024, che si riporta a seguire: «[…] con riferimento alla particolare configurazione dei luoghi ove l’intercettazione è stata disposta la ottimale e completa registrazione delle voci e dei suoni può essere garantita solo attraverso l’uso delle apparecchiature e strumenti (sistemi di trasmissioni cd. wireless, sistema digitale per la codifica dei segnali e dispositivi per la connettività fino al sito di inoltro, ripetitori posizionati in prossimità dei luoghi di ascolto, etc.) tecnologicamente diversi dagli impianti ad oggi installati nei locali della Procura della Repubblica; […] pertanto gli impianti di cui è dotata la Procura della Repubblica sono inidonei sotto il profilo tecnico a garantire la migliore registrazione delle conversazioni di cui si è disposta l’intercettazione; […] in ragione della contestuale ricorrenza della inidoneità tecnica degli impianti installati nella Procura della Repubblica si versa in uno dei casi che autorizzano il Pubblico Ministero a disporre le operazioni di registrazione e di ascolto si svolgano a mezzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria».
Ebbene tale motivazione risulta congrua e certamente non apparente, adeguata a giustificare la inidoneità tecnica degli impianti della Procura a fronte della necessità di utilizzare strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli a disposizione. In tal senso la motivazione esaminata, con la quale non si confronta nello specifico il ricorrente, risulta assolutamente in sintonia con il principio evocato, fissato dalle Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236754 – 01, per le quali l’obbligo di motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l’utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all’ufficio di Procura non è assolto col semplice riferimento alla “insufficienza o inidoneità” degli impianti stessi – che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge – ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta “insufficienza o inidoneità”.
Le Sezioni unite hanno ritenuto che l’adempimento dell’obbligo di motivazione implichi, per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie.
Non vi è dubbio che il corredo motivazionale nel caso in esame risponda a tali requisiti, in modo concreto, rendendo conto adeguatamente della deroga al regime ordinario prescritto dalla disposizione esaminata, determinata dalla impossibilità di ottenere una ottimale registrazione delle captazioni attraverso strumenti non disponibili presso la Procura della Repubblica quali trasmissioni cd. wireless, sistema digitale per la codifica dei segnali e dispositivi per la connettività fino al sito di inoltro, ripetitori posizionati in prossimità dei luoghi di ascolto, e così via.
Pertanto, la doglianza è infondata.
