Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 29649/2025, 8 luglio/25 agosto 2025, ha chiarito che la mera fissazione dell’udienza per l’interrogatorio preventivo, non seguita dall’incombente, non può essere equiparata al caso in cui invece l’interrogatorio sia stato tenuto sicché, a fronte di tale eventualità, diventa necessario l’ordinario interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. che appunto può essere escluso solo quando l’interrogatorio preventivo si sia effettivamente svolto.
Il tema che viene in rilievo riguarda il nuovo istituto del c.d. interrogatorio preventivo ed in particolare il suo rapporto con l’interrogatorio successivo ex art. 294 cod. proc. pen.
Il primo attua l’inversione dell’ordinaria sequenza procedimentale “misura -interrogatorio”, schema non sconosciuto all’ordinamento; ed invero il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l’espletamento dell’incombente con riferimento all’applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47) oltre che nell’interrogatorio previsto dall’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. in sede di convalida dell’arresto o del fermo.
La recente riforma (L. 9 agosto 2024 n. 114), prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, pur se con ampia casistica derogatoria, ha esteso questo modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”.
Accanto all’intervento sulle cadenze ordinarie del procedimento applicativo, si è, dunque, tenuto conto di situazioni rispetto alle quali non era possibile l’interlocuzione preventiva con l’indagato, tra cui il pericolo di fuga.
D’altronde, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali (Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281-01; si confronti, altresì, Corte cost., sentenze n. 77 del 24/03/1997 e n. 32 del 10/02/1999, e Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, Budini, Rv. 21058).
È stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell’ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l’obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive. Il nuovo istituto si connota per non marginali peculiarità: l’ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la differenza tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla citata misura interdittiva, «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero», mentre, secondo la Novella, «prima di disporre la misura».
Non a caso è previsto che l’ordinanza cautelare debba contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla Novella, anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio».
Si prevede così, in via appunto di regola generale, che l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, di qualsiasi misura cautelare personale, sia nulla se non preceduta dall’interrogatorio preventivo nei casi previsti dall’art. 291 comma 1-quater c.p.p. (292, comma 3-bis, cpp).
I commi dal 291, 1-quinquies, al 291, 1-novies, cod. proc. pen. regolano la nuova obbligatoria sequenza procedimentale da seguirsi prima di disporre la misura.
L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è dal Gip comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire (291, comma 1-sexies, prima parte, cod. proc. pen.).
A pena di nullità dell’interrogatorio e della successiva ordinanza (292, comma 3-bis, cod. proc. pen.), l’invito contiene l’indicazione di giorno, ora e luogo, e giudice davanti a cui presentarsi, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato, l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e dei diritti a ottenere informazioni in merito all’accusa, all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali, ad avvalersi della facoltà di non rispondere, a informare le autorità consolari e [di] dare avviso ai familiari, ad accedere ai programmi di giustizia riparativa (291, comma 1- septies, cod. proc. pen.), e ancora l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti ed elementi su cui la richiesta si fonda indicati al comma 1 dell’art. 291 cod. proc. pen., e l’avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.
Arrivato il giorno “della presentazione”, circa il modo di procedere la nuova normativa si limita a statuire: che l’interrogatorio preventivo deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all’art. 141-bis cod. proc. pen.; che, fissato l’interrogatorio e regolarmente citate le parti, il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all’art. 159, comma 1 cod. proc. pen. (291, comma 1-sexies, seconda parte cod. proc. pen.); infine, che l’ordinanza è nulla non solo se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore della persona indagata (anche derivanti da indagini difensive), come da regola generale, ma altresì quando non contiene una specifica valutazione degli elementi esposti dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo, quando previsto.
Ciò premesso sulla ratio e sulla disciplina dell’istituto, la questione che viene posta con l’odierno ricorso attiene alla legittimità dell’ordinanza impugnata laddove, nel confermare il provvedimento del Gip, ha ritenuto che nella specie l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., cui risulta collegata la richiesta declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare applicata, non doveva essere effettuato, essendo già stato tenuto l’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen.
A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto regolarmente svolto l’interrogatorio preventivo nel caso in cui, una volta notificata agli indagati la data fissata per rendere l’interrogatorio, non erano comparsi né gli indagati né il difensore di fiducia ed il giudice aveva rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore.
Ebbene, così perimetrata la questione e ponendo in rilievo come ad essa sia estranea ogni valutazione circa la legittimità del rigetto dell’istanza di rinvio dell’interrogatorio preventivo per legittimo impedimento del difensore e dell’indagata, il tema sottoposto al vaglio della Corte è se la mera fissazione dell’udienza per l’interrogatorio preventivo, non seguito dall’incombente, possa equipararsi al caso in cui invece l’interrogatorio sia stato tenuto, e ciò al fine precipuo di rendere invece necessario l’ordinario interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. che appunto può essere escluso allorché l’interrogatorio preventivo si sia effettivamente svolto.
Alla luce della ratio della novella normativa, che è quella di ampliare le garanzie difensive nella fase anteriore all’emissione del titolo cautelare, al fine di consentire al potenziale destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento e di incidere conseguentemente sull’obbligo motivazionale del giudice, non può ritenersi che la mera fissazione dell’incombente non seguita dal suo espletamento possa concretare la predetta funzione.
Depone in tal senso anche la previsione secondo cui per escludere l’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. il giudice deve aver già “proceduto” ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater cod. proc. pen., espressione questa che dal punto di vista semantico è chiaramente indicativa di un incombente processuale che si è effettivamente svolto, così negandosi l’equiparazione nella specie avallata tra l’interrogatorio preventivo effettivamente tenuto e la mancata comparizione senza legittimo impedimento a seguito di rituale fissazione, situazione questa che rileva unicamente per legittimare il giudice ad emettere l’ordinanza cautelare senza incorrere in nullità.
Ne consegue pertanto che non può essere condivisa l’interpretazione prima del Gip del e poi del Tribunale, in sede di riesame, secondo cui, richiamando una sorta di fictio iuris, nella specie l’interrogatorio preventivo sarebbe stato regolarmente svolto, pur se gli indagati non si erano presentati, così traendone la conseguenza che non doveva procedersi neppure all’ulteriore interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen.
Al contrario, proprio in mancanza di una interlocuzione preventiva del giudice con il destinatario della misura, doveva, invece necessariamente procedersi all’interrogatorio successivo ex art. 294 cod. proc. pen.
