La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 30777 depositata il 15 settembre 2025, in tema di successione di leggi penali, ha stabilito che non sussiste continuità normativa tra l’abrogato articolo 731 Cp e il nuovo articolo 570-ter Cp introdotto dal decreto legge 123/23, atteso che il confronto strutturale tra le due fattispecie evidenzia l’introduzione di un elemento costitutivo del fatto tipico del tutto nuovo e di centrale rilievo – rappresentato dalla necessaria preventiva ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione secondo le procedure di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 297/94 – che altera radicalmente la struttura della figura di reato, comportando abolitio criminis per i fatti commessi sotto il vigore della precedente disciplina contravvenzionale.
L’assenza nella previgente fattispecie contravvenzionale dell’elemento procedimentale della preventiva ammonizione – ora invece presupposto indefettibile della rilevanza penale nella nuova disciplina – impedisce di configurare quello “spazio comune” tra le disposizioni succedutesi nel tempo necessario per l’applicazione della regola di cui all’articolo 2, comma quarto, Cp.
Ne consegue che i genitori imputati devono essere assolti per insussistenza del fatto
