Codice Rosso: quanti sono gli agenti, con funzioni di pubblica sicurezza, che hanno seguito corsi di formazione specifici in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di genere? (Redazione)

L’articolo 5 del codice rosso disponeva che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivassero corsi di formazione specifici, con frequenza obbligatoria, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e penitenziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di genere.

Segnaliamo l’interrogazione a risposta scritta 4-05787 presentato da Devis Dori nella seduta della Camera dei deputati il 9 settembre 2025

L’interrogante chiede: Al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

l’evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – legge n. 77 del 2013;

successivamente, l’Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione, il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la 69 del 2019 – cosiddetto codice rosso –, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, introducendo nuovi reati nel codice penale aumentandone le pene;

un’accurata analisi dei delitti riconducibili al codice rosso viene svolta periodicamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

gli omicidi con vittime donne, nell’ultimo triennio hanno registrato una costante diminuzione del dato, attestandosi intorno al 35 per cento rispetto al 39 per cento del 2022;

i dati degli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo dopo il picco di 106 omicidi raggiunto nel 2022, è tornato a scendere, attestandosi sotto quota 100. Tuttavia, in termini di incidenza, la percentuale di donne vittime continua ad essere largamente maggioritaria, arrivando a rappresentare oltre il 72 per cento del totale;

più accentuato è il dato degli omicidi commessi da partner o ex partner, in cui vi è un’assoluta preponderanza delle vittime donne, con percentuali che oscillano tra l’86 per cento del 2024 e il 91 per cento del 2023;

con riferimento ai reati introdotti dal codice rosso e ai cosiddetti reati-spia, ovvero quei delitti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, gli indicatori di violenza di genere rilevano un notevole incremento nel 2023 e nel 2024 e nel semestre 2025, un trend crescente per il reato di maltrattamenti così come per i reati di violenza sessuale;

inoltre, per le fattispecie introdotte dal codice rosso, l’incidenza delle vittime di sesso femminile rimane preponderante per i reati di costrizione o induzione al matrimonio (con un’oscillazione molto forte dal 57 per cento del 2020 al 96 per cento del 2021 e del 2023), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (scesa dal 70 per cento del 2021 al 62 per cento del 2023) e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (sempre oltre l’80 per cento);

l’articolo 5 del codice rosso disponeva che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivassero corsi di formazione specifici, con frequenza obbligatoria, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e penitenziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di genere –:

dall’entrata in vigore dell’articolo 5 della legge n. 69 del 2019, cosiddetto codice rosso, ad oggi quali e quanti corsi o attività formative siano state attivate e completate o siano in via di svolgimento, e quanto personale, che esercita funzioni di pubblica sicurezza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria, abbia partecipato o stia partecipando all’attività di formazione degli operatori di polizia così come previsto dall’articolo 5 della legge n. 69 del 2019;

se i Ministri interrogati, ognuno per le proprie competenze, anche in virtù delle esperienze positive di altri Paesi, e dei dati registrati nel primo semestre 2025, non ritengano di dover implementare i mezzi, gli strumenti e la formazione del personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia penitenziaria volti a rafforzare e integrare la strategia per prevenire e combattere la violenza di genere nel solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul.
(4-05787)